Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31642 del 04/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28862-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO MOROSIN, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., V.E., C.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO, 27, presso lo studio dell’avvocato MARCO RANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato OMAR MENEGHELLO, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

nonché contro C.M.P., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO ORFEO, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

nonché contro B.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. GOZZI 2, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO AFFATATI, giusta procura in atti;

– controricorrente –

nonché contro C.M., rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE NASCIMBEN e MARCO MERLINI, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2015 del TRIBUNALE di PADOVA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE;

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva:

Con sentenza non definitiva n. 99/2015 e con sentenza definitiva n. 273/2016 il Tribunale di Padova, per quel che ancora qui rileva, dispose trasferimento della servitù di passaggio gravante sui fondi di C.B., C.G., V.E., C.M.P., S.A., B.G. e in favore di C.R., ai sensi dell’art. 1068 c.c.; condannò i convenuti in solido a realizzare a proprie cure e spese le opere indicate dal ctu al fine del trasferimento della servitù; condannò i medesimi a risarcire il danno procurato a C.R., per il minor valore della proprietà, quantificato in Euro 1.500,00; quanto alle spese legali, la prima sentenza condannò i convenuti a corrispondere metà delle stesse, compensando il residuo; la seconda dispose rifondersi per intero in favore di C.R. le spese “per la fase del giudizio successivo alla sentenza non definitiva” e compensate per la metà quelle della ctu, statuì che il residuo fosse corrisposto a C.R..

La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dichiarò l’appello proposto da C.R. inammissibile.

La decisione assume che l’impugnazione non avesse ragionevole possibilità di accoglimento, avendo il Tribunale correttamente risolto le poste questioni, nuovamente risollevate con l’appello. Questioni che la sentenza sintetizza nella doglianza attinente al rigetto della domanda di risarcimento del danno, quantificato in Euro 20.000,00, per lo spoglio violento della servitù di passaggio patito dall’appellante, impedita mediante installazione di una rete rossa da cantiere, di talché per il tempo dello spoglio egli sarebbe stato costretto a raggiungere la sua proprietà attraverso un differente percorso. Nonché nella doglianza attinente alla quantificazione delle spese di lite. Quanto alla prima censura l’appellante, scrive la Corte locale, non aveva fornito “alcun elemento concreto da cui poter desumere che gli (avesse) effettivamente risentito un pregiudizio”. La seconda censura appariva generica, in assenza di specifica indicazione di violazione dei parametri tabellari.

Avverso la sentenza d’appello C.R. ricorre sulla base di quattro motivi. Resistono, con separati controricorsi:

– C.G., C.B. ed V.E.;

– C.M.;

– C.M.P. e S.A.;

– B.G..

C.G., C.B. ed V.E. hanno depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1067,1068,1079,2043,2056,2059,1226 e 2727 c.c., nonché art. 392 c.p., e art. 185 c.p. (il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta essergli stato negato il diritto al risarcimento del danno, sia pure in via equitativa, a riguardo dello spoglio patito.

La doglianza è infondata.

La pretesa risarcitoria venne rigettata per difetto di prova.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, e soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni (Sez. 2, n. 2203, 3/6/1975, Rv. 375990 – 01). Principio, questo, che risulta essere stato ribadito in epoca più recente, essendosi affermato che non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell’esistenza e dell’entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'”an debeatur”, non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno (Sez. 1, n. 8854, 1/6/2012, Rv. 622821; conf., Sez. 6, n. 7871, 20/3/2019).

Ne’ l’asserita lesione di diritti, in assenza dell’esistenza del danno, può giustificare condanna risarcitoria, la quale assumerebbe l’improprio valore di sanzione, come correttamente ha evidenziato una delle parti controricorrenti, col supporto di precipua giurisprudenza (Cass. nn. 21865/2013, 23194/2013, 18812/2014, 24474/2014.

Val la pena soggiungere che non può confondersi la prova del danno, cioè la procurata lesione patrimoniale, con la illiceità della condotta di spossessamento, pertanto, la valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) in tanto può invocarsi in quanto il danno risulti dimostrato, potendo supplire esclusivamente all’impossibilità di provare il danno “nel suo preciso ammontare”.

Con il secondo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 841,1064,1065,1066,1067 e 1068 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il C. si duole del fatto che il Tribunale non abbia condannato i convenuti al pagamento delle opere necessarie allo spostamento del cancello sul fondo dell’attore.

La censura non supera il vaglio d’ammissibilità, trattandosi di doglianza diretta a nuovo vaglio del giudizio di merito, avendo il Tribunale chiarito che il nuovo percorso non prevedeva necessità di cancello, che se del caso, avrebbe potuto apporre il C. all’interno del proprio terreno, trattandosi di opere non necessarie per l’esercizio della servitù.

Quanto alla dedotta violazione di norme di legge deve osservarsi che, piuttosto palesemente, la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente l’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

Con il terzo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832,1032,1038 e 1053 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il C. contesta la quantificazione in Euro 1.500,00 della perdita di valore del proprio fondo, che, a suo parere, risultava deprezzato dalla variazione, per almeno Euro 6.000,00.

Trattasi di censura inammissibile poiché diretta, peraltro palesemente, a un improprio riesame di merito. Quanto all’asserita violazione di legge valgono le osservazioni di cui immediatamente sopra.

Con il quarto motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p., n. 4, comma 9), il C. contesta la decisione sulle spese.

Anche l’ultimo motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, poiché la censura anela a un diverso riparto delle spese di lite, in difformità dell’insindacabile giudizio di merito.

Invero, in caso di reciproca soccombenza, rientra nel potere del giudice disporre la compensazione, fermo restando il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 10685, 17/4/2019).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore di ciascuna delle quattro parti controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di C.G., C.B. ed V.E. in Euro 3.000,00 per compensi; in favore di C.M. in Euro 2.300,00 per compensi; in favore di C.M.P. e S.A. in Euro 2.300,00 per compensi; in favore di B.G. in Euro 2.300,00 per compensi; oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge per ciascuna delle parti controricorrenti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

Codice Civile > Articolo 832 - Contenuto del diritto | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 841 - Chiusura del fondo | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1032 - Modi di costituzione | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1038 - Indennita' per l'imposizione della servitu' | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1053 - Indennita' | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1064 - Estensione del diritto di servitu' | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1065 - Esercizio conforme al titolo o al possesso | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1066 - Possesso delle servitu' | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1067 - Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu' | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1068 - Trasferimento della servitu' in luogo diverso | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1079 - Accertamento della servitu' e altri provvedimenti di tutela | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1226 - Valutazione equitativa del danno | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2056 - Valutazione dei danni | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2059 - Danni non patrimoniali | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2727 - Nozione | Codice Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 96 - Responsabilita' aggravata | Codice Procedura Civile

Codice Penale > Articolo 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose | Codice Penale

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472