LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14424-2020 proposto da:
T.R., già titolare e legale rappresentante della cessata ditta “Diskokkio”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 153, presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA ARGENTA;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAIADOMITILLA DE ANGELIS;
– controricorrente –
contro
V.G., ITALCOS SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5584/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5584/2019, depositata in data 13/9/2019, – in controversia promossa da V.G., in proprio e quale liquidatore di Italcos srl in liquidazione, e da T.R., già titolare della ditta individuale Diskokkio, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro spa, per ottenere la revoca della segnalazione, per asserita insolvenza, dei loro nominativi presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, con conseguente richiesta di cancellazione dell’iscrizione nominativa e condanna della convenuta al risarcimento dei danni, – ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto tutte le domande attoree.
In particolare, i giudici d’appello, a seguito di sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato di sentenza della Corte d’appello di Genova sul saldo creditore della banca, da rapporti di conto corrente, posto a base della segnalazione, hanno respinto il gravame del V., in accoglimento parziale di quello della T., essendo risultato inesistente il credito insoluto segnalato da BNL alla Centrale Rischi a questa correntista riferibile, hanno condannato la BNL a procedere senza dilazione alla revoca della segnalazione effettuata del nominativo della T., con compimento di tutte le attività necessarie per richiedere la cancellazione di detta segnalazione nominativa, respingendo le altre domande della T.; in punto spese, per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale ha compensato interamente, tra le parti T. e BNL, le spese di primo e secondo grado, ritenendo, in parziale accoglimento del gravame della T. in punto liquidazione delle spese di primo grado (compensate tra le parti per un terzo e poste per i due terzi a carico della soccombente T.), che esse, stante l’esito complessivo della controversia e la soccombenza reciproca, dovessero essere integralmente compensate tra le parti in questione, come pure quelle di appello, mentre doveva essere respinta la domanda di restituzione avanzata dalla appellante, non essendovi prova dell’avvenuto pagamento in favore di BNL.
Avverso la suddetta pronuncia, T.R. propone ricorso per cassazione, notificato il 15/5/2020, affidato a due motivi, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro spa (che resiste con controricorso, notificato il 19-23/6/2020) e di V.G. (che non svolge difese). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per motivazione illogica e contraddittoria o carente, in punto di mancata condanna della soccombente BNL al pagamento in favore della T. delle spese di primo e secondo grado, pur avendo accolto il gravame della T. in punto di illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte di merito condannato BNL alla ripetizione, come da documentazione prodotta, delle spese legali pagate dalla T. in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad Euro 7.829,00, portate in compensazione da BNL in una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Savona, nella quale la T. aveva fatto valere nei confronti della BNL alcune sentenze che l’avevano riconosciuta creditrice e la banca aveva opposto in compensazione il credito da spese legali relative al giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma.
2. La prima censura è inammissibile.
Invero, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 406/2008; Cass. 19613/2017).
Come anche chiarito da questa Corte (Cass. 1572/2018; Cass. 26918/2018; conf. Cass. 5820/2016; Cass. 19122/2015) “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa”.
La Corte d’appello, in seguito all’accoglimento del gravame della T., ha considerato che, in base all’accoglimento solo parziale della domanda (l’appellante aveva chiesto anche la condanna della banca al risarcimento dei danni), poteva essere disposta la totale o parziale compensazione delle spese; nella specie, le spese di primo e secondo grado sono state integralmente compensate in forza del principio della soccombenza reciproca e dell’esito complessivo della controversia.
3. La seconda censura e’, in parte, infondata e, in altra parte, inammissibile.
Invero, non vi è omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte esaminato la domanda di ripetizione delle spese processuali di primo grado, ritenendola non provata.
Inoltre, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016; Cass. 23940/2017).
La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 26965/2007) ed ormai, nei limiti della attuale formulazione del suddetto vizio (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti).
Nella specie, viene invece dedotto un vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie.
La parte avrebbe dovuto semmai denunciare un vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, segnalando quando e come nel merito esso fosse stato dedotto.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021
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