Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31671 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25621/2015 R.G. proposto da:

NEW G. E R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Pittelli, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1182/33/2015 depositata il 26 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva rigettato l’appello proposto dalla New G. e R. S.r.l., società operante nel mercato del commercio all’ingrosso di materiale odontoiatrico e odontotecnico, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 40/12/2013 la quale, a sua volta, aveva riunito e respinto i ricorsi proposti dalla contribuente contro due avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, con cui era stato accertato un maggior reddito ai fini IRES, IRAP e una maggiore imposta per indebita detrazione ai fini IVA per gli anni di imposta 2007 e 2008.

2. Le riprese traevano origine da un p.v.c. redatto a seguito di verifica generale nel quadro di un accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), che contestava alla società l’antieconomicità della gestione aziendale, e la contribuente, dopo il rigetto dell’istanza di accertamento con adesione, definiva le sole sanzioni.

3. La CTR confermava la decisione del giudice prime cure ritenendo dimostrato il tentativo di spostare una serie di ricavi di competenza della contribuente, controllante la società Odonto New S.r.l. riconducibile al medesimo nucleo familiare, in favore della controllata la quale, nei due periodi di imposta, versava in condizioni economiche precarie, al fine di godere di una indebita minore tassazione.

4. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. -, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2697 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, non avendo la CTR specificato se e quali siano le presunzioni cui è stato attribuito il carattere di gravità, precisione e concordanza poste dall’Agenzia a fondamento delle riprese, né motivato in ordine ad esse né circa l’onere probatorio assolto dal ricorrente.

6. Il motivo è infondato. Va premesso che in tema di accertamento delle imposte dirette, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15038 del 02/07/2014; conforme, Sez. 5 -, Sentenza n. 14370 del 09/06/2017); non dissimile è il diritto vivente sul punto in materia di recupero IVA (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 2240 del 30/01/2018, Rv. 646901 – 02).

7. Nella specie, alle pagg.4 e ss. della sentenza, la CTR ha esaminato tale condotta nel suo complesso senza frazionarla, ed è stata logicamente ravvisata nello spostamento per i due periodi di imposta di una serie di ricavi di competenza della contribuente in capo alla società Odonto New S.r.l.. Questa, come accertato dal giudice d’appello e non revocato in dubbio, è controllata dalla contribuente e la proprietà delle due è riconducibile al medesimo nucleo familiare. Inoltre, la controllata nei due periodi di imposta versava in condizioni economiche precarie, e l’operazione complessivamente posta in essere dalla contribuente è stata ritenuta diretta ad ottenere un illegittimo abbattimento della tassazione in quanto la gestione della controllata, antieconomica, era finalizzata ad assicurare un risparmio fiscale alla controllante.

8. Orbene, nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25257 del 25/10/2017, Rv. 645975 – 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14941 del 14/06/2013, Rv. 627156 – 01).

9. Nel caso di specie, in presenza di manifesta antieconomicità della gestione della controllata, la CTR risulta aver correttamente applicato il canone dell’onere della prova, gravando sul contribuente la dimostrazione della regolarità delle operazioni contestate, onere che il giudice d’appello ha accertato non essere stato assolto, né il ricorrente veste la propria prospettazione attraverso elementi di fatto non considerati dal giudice del merito, decisivi e contrari, oltre che ritualmente introdotti nel processo.

10. Con il secondo motivo la ricorrente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, prospetta l’omesso esame di fatti decisivi, poiché il giudice d’appello avrebbe isolato le singole operazioni contestate e non ha considerato che la valutazione sull’antieconomici-tà dev’essere condotta nel suo complesso, tenendo conto dell’intera operazione commerciale e non solo di una parte.

11. Trova a riguardo accoglimento l’eccezione preliminare svolta dall’Agenzia a pag.4 del controricorso di inammissibilità del motivo, in cui si prospetta in effetti un’insufficienza motivazionale non utilmente censurabile nel testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che la CTR come sopra visto ha compiuto una valutazione complessiva dell’operazione antieconomica, oltre a condurre una disamina dei singoli segmenti contestati e alla base delle riprese e, pertanto, la società lamenta solo un’incompletezza della valutazione del quadro probatorio, senza dare prova della sua decisività.

12. Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente lamenta l’inapplicabilità nell’ambito della pubblica udienza dell’art. 232 c.p.c., riferita all’interrogatorio formale e non alla pubblica udienza, errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello in sentenza.

13. Il motivo, il cui contenuto è esposto in tre righe alla penultima pagina del ricorso, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non riproducendo né sintetizzando il verbale di udienza avanti alla CTR per consentire alla Corte di comprendere bene la censura, molto laconica, e la sua decisività.

14. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi oltre Spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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