LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5798-2018 proposto da:
COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIA MATARRESE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ACHILLE IROSO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LIDO CAPRI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore;
e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimate –
avverso la sentenza n. 7213/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/8/2017;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
il Comune di Pozzuoli propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 18491/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società Lido di Capri s.n.c. avverso avviso di pagamento TARSU per l’annualità 2013, riconoscendo dovuto il pagamento sino al *****, data di esecuzione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., sull’area in questione (stabilimento balneare), protrattosi sino al dicembre 2013;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la società contribuente sono rimasti intimati;
il Comune ricorrente ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
che:
1.1 con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2) per avere la CTR ritenuto erroneamente provata da una parte l’indisponibilità del bene, da parte della contribuente, sulla scorta del decreto di sequestro penale dello stesso, che si deduce mai notificato ed eseguito, dall’altra la corrispondenza tra l’area sottoposta a tassazione e quella oggetto di sequestro;
– 1.2 con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, art. 70, commi 1 e 2) e si deduce che, pur laddove dovesse ritenersi provata l’indisponibilità dell’immobile, la CTR aveva ritenuto illegittimamente applicata l’imposta anche in mancanza di denuncia di variazione con cessazione dell’occupazione;
1.3 come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6551 del 2020, Cass. n. 14037 del 2019, Cass. n. 22130 del 2017), in tema di TARSU, lo stabilimento balneare con annesso ristorante che sia stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., avente quale unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l’aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissioni di altri reati, non è perciò solo soggetto ai temperamenti previsti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, per situazioni che comportano l’oggettiva minore utilizzazione del servizio (come in caso di uso stagionale), in quanto l’attuazione del provvedimento non determina automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzione della misura, al che consegue che, essendo il presupposto impositivo costituito dalla mera disponibilità di area produttrice di rifiuti e sussistendo una presunzione “iuris tantum” di produttività dei medesimi, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del sequestro penale e le modalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro con quelle oggetto dell’imposizione tributaria e la perdita di fatto della disponibilità di tali aree in conseguenza del provvedimento dell’autorità giudiziaria;
1.4. nel caso che occupa, la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto, da un lato si è limitata ad accertare in fatto che lo stabilimento balneare oggetto di imposizione era stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 312 c.p., e da tanto ne ha dedotto una situazione di inutilizzabilità del bene, dall’altro, operando un’illegittima inversione degli oneri probatori, in mancanza di elementi di prova circa la prosecuzione dell’attività in violazione del provvedimento dell’autorità giudiziaria, ha ritenuto provata la perdita di disponibilità dell’area e dunque il venir meno del presupposto impositivo, ed escluso la debenza temporanea del tributo, pur in assenza di specifica denuncia di variazione;
2. per le suesposte considerazioni, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario della contribuente;
3. in considerazione del recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale richiamato in premessa, si ritiene opportuno dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese del giudizio di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021