LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7307-2019 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 150, presso lo studio dell’avvocato RENATA MARZANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ARMANDOLA;
– ricorrente –
contro
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA, 26, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA BULDO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE BASSO;
– controricorrente –
avverso il decreto cronol. n. 70/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
RILEVATO
CHE:
1.1. Il Tribunale di Roma, all’esito di un procedimento ex art. 337-ter c.c. intrapreso da G.C., nei confronti di V.M., per ottenere la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento del minore E., nato, il *****, dalla relazione intercorsa tra i due, affidò quest’ultimo, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre; ne disciplinò il diritto di frequentazione paterna, e pose a carico del V. l’obbligo di versare mensilmente alla G. la somma di Euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
1.1. La Corte d’appello di Roma, con decreto del 16 gennaio 2019, n. 70, accolse parzialmente il reclamo principale della G., elevando ad Euro 600,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, a decorrere dal 31 agosto 2016, il contributo predetto. Respinse, invece, il reclamo incidentale del V. volto ad ottenere il mantenimento diretto del figlio, da parte di ciascun genitore, nel periodo di rispettiva, e sostanzialmente paritetica, sua permanenza presso la loro abitazione.
1.2. In particolare, quella corte, muovendo dall’incontestata circostanza del buon tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza dei suoi genitori, effettuò un’analitica valutazione delle rispettive condizioni economico/patrimoniali di ciascuno, tenendo conto anche dell’apporto economico continuativamente ricevuto dal V. da parte di suo padre, ed all’esito aumentò, nella misura e con la decorrenza predette, l’importo del contributo dovuto dal primo.
2. Per la cassazione del descritto decreto ha proposto ricorso il V., affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla G..
2.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
1. Successivamente alla comunicazione relativa alla fissazione dell’adunanza camerale, è pervenuto in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione del V. e del suo difensore, nonchè l’accettazione di tale rinuncia sottoscritta dalla G. e dal suo legale.
1.1. Esso, dunque, può considerarsi conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 23721 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
2. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021