Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31695 del 04/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R. Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24029 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– ricorrente-

contro

P.M., residente in via Cavour n. 18 Chiesina Uzzanese (PT);

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della Toscana n. 390, depositata il 2 marzo 2015;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Leuzzi Salvatore nella camera di consiglio del 10 giugno 2021.

FATTI DI CAUSA

Con due avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, procedeva al recupero di maggiori imposte dovute ai fini Irpef, Irap e IVA e di maggiori contributi previdenziali relativamente all’anno 2006 e all’anno 2007. La contribuente svolgeva attività di fabbricazione articoli da viaggio e borse.

Con due atti di contestazione venivano, altresì, irrogate sanzioni per omesso versamento di ritenute a seguito di quanto emerso a seguito di verifica ispettiva dell’INPS.

L’Ufficio appurava che il libro matricola non era stato correttamente aggiornato con le date di assunzione e/o cessazione dei diversi rapporti di lavoro annotati. Emergeva che nel corso delle annualità anzidette la ditta individuale aveva assunto con contratti di “lavoro a domicilio” e poi part-time dipendenti che per le modalità di lavoro impiegate e per il monte ore li riguardava avrebbero dovuto essere inquadrate come lavoratori a tempi pieno. Ulteriori anomalie trovavano riscontro in rapporto agli studi di settore e al controllo analitico dei conti compensi a collaboratori.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi; la contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si contesta la nullità della sentenza per mancata motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR recepito “in maniera apodittica e acritica la pronuncia dei primi giudici”.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2697 c.c., avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR fatto mal governo delle norme anzidette anche in punto di ripartizione dell’onere della prova.

Va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La CTR si è invero limitata a dichiarare di “doversi allineare alla decisione dei Giudici di primo grado”, riportando uno stralcio della sentenza della CTP di Pistoia.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr. Cass. n. 27112 del 2018; Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 20648 del 2015; Cass. n. 2268 del 2006).

La motivazione d’appello si esaurisce in una affermazione di condivisione della ricostruzione svolta dal giudice di prime cure senza alcun esame critico di essa attraverso il filtro delle censure di parte; sicché rimangono del tutto oscure sia le ragioni che sorreggono la decisione della CTR e sia la tenuta delle stesse rispetto alle critiche mosse dall’Agenzia. Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Toscana in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Commissione tributaria della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472