Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31701 del 04/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4907-2019 proposto da:

C.M.N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO ANGELO CILIBERTI, FULVIO PEDONE;

– ricorrente –

contro

COSPES SRL, G.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 193/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 1 marzo 2013 il Tribunale di Foggia accoglieva le opposizioni proposte da G.V., titolare dell’omonima impresa, e da C.M.N.L. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti. In particolare, il giudice di prime cure riconosceva il credito dell’ingiungente Cospes s.r.l. derivante da forniture di calcestruzzo all’impresa di G.V., eseguite presso il cantiere di proprietà di C., ritenendo provata solo una parte del credito. Con riguardo alla posizione di fideiussore che, secondo l’opposta, avrebbe assunto lo stesso C. rispetto all’obbligazione principale contratta da G., il Tribunale riteneva insufficienti i riscontri acquisiti quanto alla conclusione del contratto di garanzia.

2. – Cospes proponeva gravame e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 1 febbraio 2018, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava entrambi gli appellati al pagamento della somma complessiva di Euro 102.832,65, oltre interessi.

3 – C. ha impugnato per cassazione la pronuncia della Corte pugliese con un ricorso per cassazione fondato su due motivi. G. e Cospes, intimati, non hanno rassegnato difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 116,210 e 132 c.p.c.. Rileva il ricorrente non siano assolutamente condivisibili le ragioni che hanno indotto il giudice di appello a disattendere l’accertamento peritale che aveva negato la riferibilità a C. delle sottoscrizioni risultanti in calce ai due contratti di fideiussione sottoposti all’esame dell’esperto.

osservato che, rispetto all’accertamento tecnico svolto, risulterebbero “claudicanti” le deposizioni degli unici due testimoni che avrebbero personalmente assistito alla sottoscrizione, da parte di C., del documento relativo alla contestata fideiussione. Vengono poi confutati gli argomenti spesi dalla Corte di merito a sostegno della ritenuta prestazione, da parte dello stesso C., della garanzia; è infine dedotto come il giudice del gravame non potesse fondare il proprio assunto sul rilievo per cui G. non aveva reso il deferito interrogatorio formale, né aveva esibito le scritture contabili a seguito dell’ordine impartito ex art. 210 c.p.c..

Il mezzo di censura è inammissibile.

La Corte di merito ha reputato non decisive le risultanze della consulenza tecnica grafologica e accertato la conclusione del contratto di fideiussione valorizzando le deposizioni di due testimoni, i quali avevano dato atto di “circostanze che contrastano irreversibilmente con la pretesa non paternità della sottoscrizione del C.” e conferendo inoltre rilievo a plurimi elementi desunti dalle modalità con cui si era svolto il rapporto di fornitura (elementi parimenti rivelatori, ad avviso della stessa Corte, della prestazione della garanzia da parte dell’odierno ricorrente).

Ciò detto, risultano carenti di autosufficienza le deduzioni svolte sulla scorta delle risultanze dell’elaborato peritale, il quale è riprodotto in ricorso solo per brevi stralci; in ogni caso, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice ed egli può legittimamente disattenderle – come nella specie è avvenuto – attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti logicamente motivata (Cass. 3 marzo 2011, n. 5148; Cass. 13 settembre 2006, n. 19661).

E’, poi, appena il caso di ricordare che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (così, da ultimo, Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).

La sentenza impugnata evidenzia, infine, che quanto rilevato dal giudice di appello con riguardo alla condotta processuale di G. integri un mero obiter dictum. Per un verso, infatti, l’apprezzamento della nominata condotta segue l’affermazione secondo cui, sulla scorta delle considerazioni svolte dalla stessa Corte di merito, deveva ritenersi che C. si era fatto garante dei pagamenti della fornitura, essendo portatore di un interesse diretto alla medesima, la quale era stata da lui ricevuta e sollecitata anche personalmente; per altro verso, la portata meramente incidentale del successivo argomento basato sulla mancata risposta di G. all’interrogatorio formale e sulla mancata esibizione, dello stesso, delle scritture contabili, è sintomaticamente introdotto dalla locuzione “del resto”. E’ noto, in proposito, che in sede di legittimità non si possono proporre censure avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380; Cass. 5 giugno 2007, n. 13068).

2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1938 e 1421 c.c.. La censura investe l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il contratto di fideiussione tra C. e Cospes risultava essere valido, in quanto accessorio all’obbligazione principale assunta da G.: evenienza, questa, che escludeva l’indeterminatezza della garanzia prestata, la quale accedeva a un rapporto di fornitura per il quale constava contratto scritto. Sostiene il ricorrente che la fideiussione aveva, invece, contenuto indeterminato, mancando dell’indicazione dell’importo massimo garantito e avendo il negozio principale ad oggetto una minima parte del calcestruzzo utilizzato dall’impresa di G.V. (indicato in “metri cubi 700 circa”).

Il motivo è fondato.

Viene in questione la norma di cui all’art. 1938 c.c., nel testo modificato dalla L. n. 154 del 1992, il quale prevede la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future: norma che, come è noto, ha un ambito di applicazione generale e che non si occupa, quindi, delle solo fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie (Cass. 14 marzo 2014, n. 5951).

La Corte di merito ha evidenziato che il contratto di fideiussione intercorso tra C. e Cospes risultava essere accessorio all’obbligazione principale assunta da G., onde “la fideiussione prestata non poteva qualificarsi come indeterminata (o omnibus), perché atteneva al rapporto di fornitura su cui vi era contratto scritto”.

Il ricorrente ha dedotto (pag. 15 del ricorso) che il contratto di fornitura aveva ad oggetto “metri cubi 700 circa” di calcestruzzo; il rilievo trova conferma nella menzione, da parte della Corte di merito, di “successive forniture, anche oltre il quantitativo di 700 mc” (pag. 13 della sentenza impugnata): locuzione con cui si dà chiaramente ad intendere che il contratto in questione (di cui è parola nel precedente capoverso della stessa pagina) prevedeva la somministrazione di un tale quantitativo di materiale.

Orbene, in ragione delle “successive forniture”, estranee al contratto coevo all’assunzione della garanzia fideiussoria, e delle correlative future obbligazioni di pagamento che avrebbero impegnato il somministrato, si imponeva la delimitazione dell’importo garantito, a norma del richiamato art. 1938 c.c.. Rispetto a tale necessità si mostrano insoddisfacenti le succitate affermazioni della Corte di appello: infatti, la (scontata) natura accessoria della fideiussione non consente certamente di affermare che il garante, in assenza di una precisazione del detto importo, fosse tenuto a rispondere di obbligazioni non ricomprese nel contratto di fornitura. La prestazione di una garanzia mancante di tale indicazione risulta infatti essere nulla, a norma del cit. art. 1938 c.c..

3. – In conclusione, va accolto il secondo motivo e dichiarato inammissibile il primo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, statuirà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472