LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7369-2(121 proposto da:
B. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO, 47, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORENO PESARESI;
– ricorrente –
contro
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO GALLETTI;
– controricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso il decreto n. 178/2(121 del
-TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 05/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LA MORGESE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE che chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, disponga la prosecuzione del giudizio.
RILEVATO
che:
La B. Spa propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna, sez. spec. in materia di impresa, n. 178 del 5 febbraio 2021, che ha disposto la sospensione del giudizio (rg. 18343/2018) ivi introdotto dal sig. B.R., nei confronti della stessa B. Spa e del sig. B.G., per fare invalidare la delibera assembleare del 31 luglio 2018 di trasformazione della società in spa, fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 764/2020 del 14 maggio 2020, con cui il Tribunale di Bologna, in altro giudizio (rg. 15515/2017), aveva accolto la domanda con cui lo stesso B.R. aveva chiesto di fare accertare la invalidità della cessione delle proprie partecipazioni sociali in favore di B.G..
Il sig. B.R. aveva chiesto di invalidare la delibera di trasformazione societaria perché assunta dall’assemblea senza che egli stesso fosse stato convocato. Egli cioè rivendicava la propria qualità di socio in forza della sentenza dichiarativa della nullità della cessione della quota che, quando divenuta cosa giudicata, avrebbe travolto anche la delibera di trasformazione della società, facendogli riacquistare, in via retroattiva, la qualifica di soggetto legittimato a partecipare all’assemblea.
La B. Spa aveva dedotto il difetto di legittimazione attiva in capo a B.R., sul presupposto che costui non fosse più socio della società e non potesse recuperare la legittimazione a impugnare la trasformazione societaria, in forza della mera aspettativa della retroattività degli effetti dell’eventuale accoglimento della domanda di nullità della cessione proposta in altro giudizio.
Il Tribunale, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha accolto l’istanza di B.R. di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., nell’attesa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della cessione.
B.R. e la B. Spa hanno depositato memorie.
Il P.M. ha concluso chiedendo di disporre, in accoglimento del ricorso, la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso per regolamento della B. Spa è fondato per un duplice ordine di considerazione.
In primo luogo, l’impugnato provvedimento di sospensione, essendo stato adottato “visto l’art. 295 c.p.c.”, si pone in contrasto con il principio secondo cui, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità – ammesso che sia in tal senso qualificabile il rapporto tra i due giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Bologna – e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione, ai sensi del menzionato art. 337 c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 17936 del 2018, n. 13823 del 2016).
In secondo luogo, se si ritiene che il provvedimento impugnato abbia inteso, implicitamente, riconoscere l’autorità della sentenza dichiarativa della nullità della cessione della quota sociale nel diverso giudizio successivamente introdotto dallo stesso B.R. per l’annullamento della delibera di trasformazione societaria, al punto di sospendere quest’ultimo giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nell’altro giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni a sostegno del ravvisato nesso di pregiudizialità tra i due giudizi Cass. n. 14337 del 2019), motivazione che è del tutto mancata.
In conclusione, conformemente alle conclusioni del P.M., il giudizio sospeso deve proseguire.
P.Q.M.
La Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia per la prosecuzione del giudizio al Tribunale di Bologna, cui demanda la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021