LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27483-2019 proposto da:
SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. SPA, in persona del procuratore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO VERDI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. RG 2679/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – Con ricorso in opposizione ex art. 98 L.Fall. Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a. impugnava lo stato passivo del fallimento ***** s.r.l. reso esecutivo il 9 aprile 2019 lamentando che il proprio credito di Euro 300.000,00 fosse stato ammesso dal giudice delegato in via chirografaria anziché in via privilegiata ipotecaria. Ha rilevato che il credito era stato riconosciuto da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, visto che nei confronti del medesimo non era stata proposta tempestiva opposizione prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l’opposizione osservando come il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio non poteva dirsi compiuto prima della spendita dell’attività giurisdizionale contemplata dall’art. 647 c.p.c.: attività che era stata posta in essere dopo la dichiarazione di fallimento.
2. – Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione, con un unico motivo, S.G.A.. La curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La società istante oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 647,645,650 e 656 c.p.c., laddove il Tribunale ha affermato l’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo e dell’ipoteca giudiziale iscritta sulla base di esso. Rileva, in sintesi, che il decreto ingiuntivo passa in giudicato, tanto formale quanto sostanziale, a seguito della mancata proposizione dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. e che l’art. 647 c.p.c. è chiaro nel subordinare al controllo del giudice sulla regolarità della notifica non il passaggio in giudicato, ma l’esecutorietà del provvedimento monitorio non opposto.
2. – Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.: il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto su cui era incentrata l’opposizione allo stato passivo in modo conforme all’orientamento espresso, al riguardo, dalla Corte regolatrice e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare il medesimo.
Secondo la giurisprudenza consolidata della detta Corte (da ultimo: Cass. 30 ottobre 2020, n. 24157) – giurisprudenza da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi -, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 L.Fall. (Cass. 3 settembre 2018, n. 21583; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1774; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; cfr. pure: Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085). Ne’ rileva che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo aveva emesso, a norma dell’art. 642 c.p.c., giacché, per quanto osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell’attività giurisdizionale di cui all’art. 647 c.p.c., la quale – come è del tutto evidente – risulta necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria. E’ del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non sia equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui all’art. 96, comma 2, n. 3 L. fall.), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti: esso è pertanto totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento (Cass. 10 ottobre 2017, n. 23679; Cass. 27 maggio 2014, n. 11811).
Ciò determina, come è evidente, che sia inefficace, nei confronti della procedura concorsuale, anche l’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato (Cass. 27 maggio 2014, n. 11811).
3. – Non deve statuirsi sulle spese, stante la mancata resistenza della curatela intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021
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