Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31730 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16049/2020 proposto da:

M.S. rappresentato e difeso dall’avvocato Bersani Massimo e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma piazza Cola di Rienzo 69;

– ricorrente –

contro

M.E. rappresentato e difeso dall’avvocato Cannavò

Gualtiero e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma via Boezio 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, depositata il 6.2.2020;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19.5.2021, dal Presidente Orilia Lorenzo.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La proposta depositata dal Presidente-relatore è del seguente tenore:

“La Corte d’Appello di Messina ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto con atto notificato il 5.11.2018 da M.S. avverso la sentenza di primo grado (notificata a mezzo del servizio postale), rilevando che il termine breve di trenta giorni aveva iniziato il suo decorso dal 2.11.2018, data di perfezionamento della compiuta giacenza (decimo giorno dalla spedizione della comunicazione di tentata notificazione dell’atto a mezzo del servizio postale, spedizione avvenuta il 23.10.2018).

Ricorre M.S. con unico motivo denunciando violazione dell’art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8 perché, a suo dire, i dieci giorni avrebbero dovuto essere calcolati partendo dal 25.10.2018, data di avvenuta consegna della raccomandata di conferma e, a sostegno della tesi, richiama la sentenza del Corte costituzionale n. 3/2010.

Resiste M.E..

La censura è manifestamente infondata.

Premesso che non sorge contestazione sull’avvenuto perfezionamento del procedimento notifica torio della sentenza di primo grado, nel caso di specie si tratta di stabilire unicamente la decorrenza del termine dell’impugnazione in caso di notifica a mezzo del servizio postale della sentenza impugnata e di impossibilità di recapitare l’atto per mancanza del destinatario.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nell’attuale formulazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015 Rv. 638051).

Nel caso di specie, è pacifico che la data di spedizione della raccomandata è quella del 23.10.2018 e pertanto il procedimento notificatorio si è concluso nel decimo giorno successivo, cioè il 2.11.2018 (venerdì) con conseguente decorrenza, da quella data, dei trenta giorni prescritti dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione dell’appello. Nessun rilievo assume nel caso di specie la sentenza della Corte Costituzionale citata, relativa a ben altra ipotesi.

Di conseguenza, non merita censura la sentenza impugnata che, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto tardivo l’appello proposto il 5.12.2018”.

Il Collegio condivide la proposta del Presidente-relatore, ma ritiene doveroso svolgere alcune considerazioni in ordine ai rilievi mossi dal ricorrente con la memoria del 14.5.2021.

Con tale scritto difensivo il ricorrente segnala che con ordinanza interlocutoria 21714/2020 è stata rimessa alle sezioni unite la questione riguardante la regolarità del procedimento notificatorio a mezzo posta nell’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, registrandosi difformità di orientamenti nella giurisprudenza della Corte perché secondo alcune pronunce di legittimità, diversamente da quella citata in proposta, è stata data rilevanza al momento della consegna della C.A.D. piuttosto che a quello della spedizione ai fini della prova dell’effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Secondo il ricorrente, la regola che valorizza il momento della consegna deve valere anche ai fini della decorrenza del termine per impugnare, anche per le implicazioni costituzionali che potrebbero sorgere opinando diversamente.

Il ragionamento non è condivisibile perché confonde il problema della dimostrazione in giudizio del perfezionamento del procedimento notificatorio con quello – ben diverso, e di cui oggi si discute – della decorrenza del termine di impugnazione in un procedimento notificatorio pacificamente conclusosi con la ricezione della C.A.D. in data 25.10.2018. Ed è il caso di osservare che la stessa ordinanza interlocutoria citata dal ricorrente, nel rimettere alle sezioni unite la questione della prova del perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale in caso di irreperibilità relativa, dà atto a chiare lettere del “non posto in dubbio” perfezionamento della notifica per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della C.A.D. che degrada ad effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo a cui era destinata (cfr. pag. 9 ord. interlocutoria 21714/2020). Anche la restante giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno della proprio la tesi afferma lo stesso principio (v. ad es. cass. 21.2.2019 n. 5077 ove alle pagg. 12 e 13 afferma che nel procedimento disciplinato dalla L. n. 890 del 1992, art. 8, in caso di mancato ritiro del piego, la notificazione si compie comunque per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, aggiungendo anch’essa che trattasi di un effetto provvisorio o anticipato destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento: v. pag. 12 e 13).

Infine – ed il rilievo tronca definitivamente il discorso – le stesse sezioni unite, nel definire la questione rimessa con la citata ordinanza interlocutoria 21714/2020 citata in memoria, con la sentenza n. 10012/2021 (di cui certamente il ricorrente è a conoscenza, essendo stata pubblicata il 15.4.2021, quindi un mese prima della redazione della memoria), non hanno minimamente affrontato il tema della decorrenza del termine per impugnare, evidentemente perché esso esulava dai termini della questione ad essa sottoposta, ma hanno ritenuto di dare seguito all’orientamento più garantista (quello che ritiene necessaria la ricezione della C.A.D. ai fini della prova del perfezionamento della notifica), che comunque qualifica l’effetto della spedizione come “provvisorio” e sospensivamente condizionato alla verifica da effettuare giudizialmente sull’avviso di ricevimento della seconda raccomandata (cfr. pagg. 10 e 11 S.U. cit.).

Il ricorso va pertanto respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente, che è tenuta altresì al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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