Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3176 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19204-2019 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCIRE’, 25, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA SCATOZZA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA FORTE, ANTONIO VOLPE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 792/2018 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Pescara dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da V.A. avverso l’intimazione di pagamento notificatagli dall’Inps, afferente a contributi della Gestione Commercianti per gli anni 2013 – 2015;

rilevava il Tribunale che l’Inps aveva provveduto allo sgravio totale dell’importo di cui all’avviso di addebito, poichè l’opponente risultava aver chiuso la partita IVA nel 2012, ancorchè senza comunicare alcunchè all’ente, e che, tuttavia, poichè con l’opposizione era dedotta la nullità di un atto esecutivo in quanto non preceduto dalla notificazione del titolo o comunque per vizi formali della notificazione, avvenuta in luogo diverso rispetto a quello di residenza, l’opposizione, proposta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 617 c.p.c., era tardiva e, quindi, inammissibile;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.A. sulla base di due motivi;

I’Inps ha resistito con controricorso, mentre agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione della causa;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. in relazione all’art. 615 c.p.c. e del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, convertito con modificazioni con la L. n. 122 del 2010, errata qualificazione dell’azione introduttiva del giudizio di opposizione, osservando che nella specie oggetto della controversia erano quattro avvisi di addebito Inps di cui si denunciava l’omissione o nullità della notifica perchè effettuata presso indirizzo diverso dal luogo di residenza o domicilio dell’opponente, sicchè l’opposizione proposta, investendo l’an dell’azione esecutiva, doveva essere qualificata come opposizione all’esecuzione;

con il secondo motivo deduce omessa motivazione su un fatto decisivo per la soluzione della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che, per poter qualificare l’azione come opposizione agli atti esecutivi, era necessario ritenere notificati gli avvisi posti a base dell’intimazione di pagamento;

le censure, da trattare unitariamente in ragione della stretta connessione, sono manifestamente infondate, giacchè è principio consolidato, con riguardo all’attività di riscossione di tributi e contributi, che la mancata notificazione dell’atto prodromico comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, tale da consentire al destinatario di impugnare l’atto successivo “deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti” (ex plurimis Cass. 6104/2011), con la conseguenza che nel caso in esame, in cui, secondo quanto si evince dalla sentenza (non provando il ricorrente il contrario mediante allegazione degli atti di parte), risulta dedotto solo il vizio della notifica, senza che sia negata in radice la fondatezza della pretesa tributaria, correttamente i giudici del merito hanno qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi (si veda, specificamente in materia tributaria, Cass. n. 13913 del 05/06/2017);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese in favore della controparte costituita, mentre nessun provvedimento al riguardo deve essere adottato in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, in mancanza di svolgimento di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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