Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3180 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26714-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLOTTA PERSICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 248/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Torino, per quanto in questa sede interessa, confermava la statuizione del Giudice di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da S.G., docente di scuola secondaria superiore, diretta a ottenere l’integrale riconoscimento del periodo di lavoro prestato prima dell’immissione in ruolo ai fini della ricostruzione della carriera;

il giudice d’appello, richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riteneva rispettosi dell’interpretazione offerta dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato tanto il computo, per il periodo di precariato, dell’anzianità nei termini previsti per i docenti poi immessi in ruolo dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, quanto l’applicazione della clausola di cui all’art. 2, commi 2 e 3 CCNL 2/8/11 Comparto scuola;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la docente sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

la ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 commi 2 e 3 CCNL 4/8/2011 e della clausola 4 dell’accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, rilevando l’operatività del principio di non discriminazione nella fattispecie attinente al computo dell’anzianità maturata durante il servizio non di ruolo;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3422 e 435 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che la Corte aveva erroneamente ritenuto non impugnato il capo della decisione di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite;

il primo motivo è fondato;

al riguardo va rilevato che questa Corte (Cass. n. 31149 del 28/11/2019), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l’immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato:

a) che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all’art. 3, che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.”;

b) che con il D.Lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, negli artt. 485 e 489 e che le norme citate sono confluite nel testo unico (D.Lgs. n. 297 del 1994) e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati, a tale disciplina non derogando la contrattazione collettiva che nell’ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all’applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, sicchè si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione;

c) che l’abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e, pertanto, il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l’immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;

d) che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a prevedere l’immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all’esito delle modifiche apportate all’art. 400 dalla L. n. 124 del 1999, la cadenza triennale dei concorsi, giustificandosi l’abbattimento oltre il primo quadriennio in relazione al criterio meritocratico (consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell’amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poichè, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “stabilizzato si è trovato per lo più a vantare, al momento dell’immissione in ruolo, un’anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell’abbattimento della cui conformità al diritto dell’Unione qui si discute;

e) che, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018, in cui si è evidenziato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare;

f) che più complessa è l’ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al Giudice nazionale in relazione all’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del Ministero ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall’abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un’anzianità pari a quella dell’assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest’ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore;

va rilevata, inoltre, la fondatezza del secondo profilo di censura, attinente all’applicazione della disciplina contrattuale collettiva, in base al principio secondo il quale “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l’art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione (Cass. n. 2924 del 07/02/2020)”;

in base ai principi richiamati, cui questa Corte intende dare continuità, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame al Giudice del merito, il quale effettuerà una verifica in concreto ai fini del computo dell’anzianità di servizio, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, nei termini enunciati da Cass. 31149/2019, il cui principio di diritto di seguito si riporta “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”;

resta assorbito nella statuizione di accoglimento il motivo di ricorso in tema di liquidazione delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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