Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31842 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16784/2019 proposto da:

IMMOBILIARE TOSCANA I.T. SRL, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Orlando Sivieri, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato Paola Picci;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Ovidio n. 32, presso lo studio dell’avvocato Debora Mililli, e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Roberto Calabresi e Lapo Guadalupi;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 2769/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2769/2018, depositata in data 28/11/2018 – in controversia promossa, dalla IT Immobiliare Toscana srl nei confronti di B.M., in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nel 2012, con il quale si era ingiunto alla prima di pagare alla B. Euro 1.222.000,00, a titolo di liquidazione della sua partecipazione sociale nella IT, dalla quale la socia era stata esclusa con Delib. assembleare del luglio 2007, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta dalla B. in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda riconvenzionale dell’opponente di accertamento dell’inadempimento della B. ad un accordo transattivo già concluso nel settembre 2011 – in difetto di prova del perfezionamento di un accordo a quella data, atteso che la proposta contrattuale della B., formulata il 15/3/2011, era condizionata al perfezionamento della formale accettazione da parte della società entro il 24/3/2011, cosicché la successiva accettazione da parte della società, nel verbale assembleare del settembre 2011, doveva ritenersi inefficace perché tardiva, mentre solo nel 2013, e quindi in corso di causa, una transazione tra le parti si era effettivamente perfezionata – e che aveva poi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, in relazione ad ulteriori domande dell’opponente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto, nel respingere il terzo motivo di gravame dell’appellante IT, avente ad oggetto la violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c. in ordine all’interpretazione dell’accordo transattivo tra le parti, che, come emergeva dalla documentazione prodotta, dopo uno scambio tra le parti di bozze di accordo, la B., con una missiva del 15/3/2011, “indirizzata al legale della controparte”, aveva accettato le proposte del novembre 2010 della IT, a condizione di una risposta di controparte “entro il 24/3/2011”, specificando che, decorso il suddetto termine del 24/3/2011, il silenzio della IT doveva intendersi come revoca della disponibilità a definire in via amichevole la vertenza, cosicché la delibera societaria del 21/9/2011, intervenuta a distanza di un anno dall’avvio della trattativa e di sei mesi dalla scadenza del termine concesso dalla B. per la formalizzazione dell’accordo, doveva ritenersi tardiva (anche a voler ritenere che la società non fosse stata a conoscenza del fax del 15/3/2011, contenente la fissazione del termine), atteso comunque il lungo tempo trascorso e le attività giudiziarie nel frattempo intervenute, incompatibili con la volontà di addivenire ad un accordo. Ad avviso della Corte di merito, quindi, solo nell’ottobre 2013 le volontà delle parti si erano incontrate ed allineate, cosicché la richiesta monitoria non era stata formulata dalla B. in relazione ad un credito già transatto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria riconvenzionale avanzata, nei suoi riguardi, dalla IT.

Avverso la suddetta pronuncia, la srl IT Immobiliare Toscana propone ricorso per cassazione, notificato il 24/5/2019, affidato ad un motivo, nei confronti di B.M. (che resiste con controricorso, notificato il 3/7/2019).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio” sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730,2731 e 2735 c.c., per avere, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, ritenuto che la transazione tra le parti si fosse perfezionata solo nell’ottobre 2013 e non nel settembre 2011, trascurando di considerare che il fax – proposta del 15 marzo 2011 della B. era stato inviato non alla società IT ma ad un socio della stessa, che il 21/9/2011 la IT aveva accettato una proposta (del 27/10/2010) che non conteneva alcun termine di scadenza, che il verbale societario dell’ottobre 2013 era in realtà una diffida ad adempiere il precedente accordo del 2011 e non aggiungeva o modificava alcunché, cosicché nel 2013 era stato eseguito l’accordo del 2011 come anche emergente dal rogito notarile.

2. La censura, ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile.

Invero, nel mezzo di ricorso, non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione) il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte, in ordine all’interpretazione del contenuto dei documenti acquisiti al processo, e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità. Anche la circostanza relativa all’inoltro della proposta via fax del 15/3/2011, asseritamente non ricevuta dalla società, è stata esaminata e non trascurata dalla Corte di merito, che ha ritenuto in ogni caso tardiva l’asserita successiva accettazione con la Delib. 21 settembre 2011, atteso il lungo tempo trascorso e le attività giudiziarie nel frattempo intervenute, incompatibili con la volontà di addivenire ad un accordo.

3. Parimenti, in relazione al vizio di violazione di legge (degli artt. 2730,2731 e 2735 c.c.), la ricorrente lamenta un vizio di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che la Corte di merito avrebbe trascurato di dare il giusto rilievo ad alcuni documenti, essenzialmente dichiarazioni rese dalla B. in sede di rogito notarile di liquidazione di quote sociali del 2015, aventi valenza confessoria sul fatto che tra le parti l’accordo transattivo fosse stato raggiunto già nel settembre 2011 e non nel 2013.

Si tratta sempre di un’inammissibile deduzione di elementi fattuali la cui valutazione è riservata al giudice di merito e non può essere dedotta in questa sede di legittimità, ove la statuizione impugnata sia sorretta, come nella specie, da congrua motivazione.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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