Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31844 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza richiesto da:

I.F., rappr. e dif. dagli avv. Eugenia M. Santoro eugeniasantoro.pec.avvocatisantoro.it e Saverio Nitti saverio.nitti.pec.polisavvocati.com, elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif. ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ags.rmmailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati ope legis;

con impugnazione dell’ordinanza Trib. Bari 16.2.2021, n. 2265, in R.G. 4290/2017;

lette le conclusioni del P.G. in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mario Fresa che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;

vista la memoria della ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 dal Presidente relatore Dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1. il Tribunale di Bari, adito da I.F. per il riconoscimento dell’adeguata remunerazione dell’attività di medico specializzando espletata presso l’Università di Bari e in subordine il risarcimento del danno a causa della mancata attuazione in Italia della Dir. 93/16/CEE, ha declinato la propria competenza, in favore di quella del Tribunale di Roma, conformemente alle difese degli enti e dei Ministeri convenuti di cui in epigrafe, resistenti nel predetto giudizio;

2. il tribunale ha rilevato che: a) la ricorrente, in qualità di frequentante il corso di specializzazione in pediatria presso l’Università di Bari, terminato nel 1987 e senza percezione di emolumenti, ha agito per conseguire la menzionata remunerazione secondo la disciplina dei contratti di formazione-lavoro, aggiungendo quale eventuale titolo di credito il pregiudizio da lamentata inattuazione della citata Direttiva;

3. con l’ordinanza, sull’eccepita incompetenza territoriale, il giudice di merito ha così ritenuto di dover a sua volta declinare la competenza poiché: a) la inderogabilità del foro erariale, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., preclude che, per ogni causa in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, la domanda di risarcimento dei danni possa subire l’attrazione soggettiva o accessoria rispetto ad altre domande, come nel caso, proposte verso la Università sede della specializzazione, avendo riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione; b) la responsabilità ascritta alla P.A. non deriva da fatto illecito, ma da inadempimento di un’obbligazione ex lege dello Stato, nascente cioè da un rapporto obbligatorio, per quanto non contrattuale, comunque preesistente, qual è l’assolvimento dell’impegno assunto in sede comunitaria a dare attuazione alla Dir. 93/16/CEE; c) in Roma sono dunque collocati sia il foro dell’insorgenza dell’obbligazione, sia il forum destinatae solutionis, posto che la prestazione remunerativa invocata doveva essere adempiuta, come invece non avvenuto, in Roma, per effetto di norme nazionali mancate e nel presupposto che la somma a risarcimento ne era solo il sostituto;

4. il ricorrente ha dedotto, in tre motivi di ricorso, l’erroneità dell’ordinanza, invocando: a) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla autonoma domanda di riconoscimento del trattamento spettante alla specializzanda per l’attività resa nella struttura sanitaria pubblica universitaria in Bari; b) la violazione dell’art. 25 c.p.c. anche per ciò che concerne la subordinata domanda risarcitoria, chiedendosi l’affermazione del tribunale barese quanto al forum destinatae solutionis; c) la violazione dell’art. 91 c.p.c. per l’eccessiva gravosità delle spese di giudizio, tenuto conto della pendenza quadriennale del processo e del mancato svolgimento di attività istruttoria;

5. i primi due motivi di ricorso, da esaminare in via congiunta perché connessi, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis n. 1 c.p.c., ritenendo il Collegio di dover dare continuità all’indirizzo – già manifestato in Cass. 19614/2016, 24353/2016, 17852/2020 e sulla scia di Cass. s.u. 9147/2009 – per il quale, in conformità a precedenti in termini in punto di regolazione della competenza secondo il foro della P.A. (Cass. 20361/2011, 3869/2014), “se all’origine della pretesa venga dedotto un inadempimento dello “Stato legislatore”, la competenza va riconosciuta agli uffici giudiziari di Roma; tale criterio – ormai consolidato in relazione allo specifico profilo del danno conseguente al mancato corretto recepimento delle Dir. 75/363 e Dir. 82/76… – costituisce espressione di un principio generale senz’altro applicabile ad ogni ipotesi in cui la genesi della pretesa venga individuata in un’inadempienza dello “Stato legislatore” (cfr. Cass. n. 4712/2012)… Risulta, poi, irrilevante la circostanza che la domanda sia stata proposta anche nei confronti di altri soggetti, giacché…in tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell’art. 33 c.p.c. ed in una di esse sia parte un’Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d’appello del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d’appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”;

6. nella vicenda, la assunta autonomia del primo capo della domanda, in relazione al quale s’invoca il vizio processuale di omessa pronuncia, appare assorbita dalla inscindibile connessione tra il preteso diritto alla adeguata remunerazione per l’attività prestata dalla ricorrente quale medico specializzando e la mancata previsione normativa, secondo il diritto interno, di una disciplina regolatrice positiva, dovendo pertanto il diritto azionato correlarsi causalmente e proprio all’azione solo redazionalmente prospettata in subordine ma in realtà fondamentale per la decisione nel merito della domanda, secondo la sua causa petendi ed il petitum sostanziale ad essa propri;

7. così va ricordato che, in generale e per un verso, “in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie… non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente” (Cass. 10813/2011, 10814/2011, 17350/2011, 30502/2019);

8. per altro verso, in tali controversie, “sia ai fini dell’individuazione del luogo dell’insorgenza dell’obbligazione, sia ai fini del “forum destinatae solutionis”, l’obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento” (Cass.17852/2020), ciò confermando la competenza territoriale del Tribunale di Roma, “dove sorse l’obbligazione statuale, in quanto da adempiere con l’attività legislativa attuativa, e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività” (Cass.24353/2016);

9. quanto premesso esclude, pertanto, sia l’error in procedendo dedotto, sia la necessità di una rimeditazione del consolidato orientamento cui s’intende dare continuità, anche per difetto di illustrazione argomentata di tesi nuove, già non esaminate e respinte nei precedenti citati;

10. la piena soccombenza della ricorrente, avanti al Tribunale di Bari, sottrae rilevanza poi, con riguardo al terzo motivo, alle censure ivi formulate ai sensi dell’art. 91 c.p.c., sia per l’inconferenza dei richiami alla conduzione del processo (difettando una specifica e motivata doglianza circa la ritualità e la tempestività della pronuncia d’incompetenza), sia per la genericità del richiamo alla disciplina tariffaria sui compensi ex D.M. n. 55 del 2014; in tema, va infatti ribadito che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato “ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. 8421/2017, 24502/2017);

il ricorso va dunque rigettato, con ribadita declaratoria della competenza del Tribunale di Roma e condanna al pagamento delle spese processuali, come meglio liquidate in dispositivo, oltre che al raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020), sussistendone le condizioni.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere proseguito nei termini di legge; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600, oltre a 100 Euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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