LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6437/2017 proposto da:
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, in persona del Commissario liquidatore Avv. E.R., tale nominato con il D.P. Giunta Regione Calabria 13 novembre 2015, n. 131 con sede in ***** (C.F. e partita Iva *****), che ha deliberato la proposizione del ricorso con Det. 13 gennaio 2017, n. 329 (prot. n. 28257), rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Falcone del foro di Cosenza (C.F.: *****) e Francesco Falcone (C.F.: *****), ed elettivamente domiciliato in 00186 Roma, presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio (C.F.: *****), al Corso Vittorio Emanuele II n. 287;
– ricorrente –
contro
Aziende Agricole Riunite R. s.s. di R.G., con sede in ***** (p. IVA: *****). nella persona del legale rappresentante ed amministratore unico R.G., nato l'***** ed ivi residente in ***** (C.F.: *****), rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dall’Avv. Franco Camodeca (C.F.: *****), con studio in Corigliano Calabro alla Via San Giovanni Evangelista, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Santorre di Santarosan. 30, presso la Dott.ssa Cristiana Camodeca;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2232/2016 emessa dalla CTR Calabria in data 13/09/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
La società Aziende Agricole Riunite R. s.s. di R.G. impugnava la cartella n. ***** emessa per contributi consortili relativi agli anni 2005-2006 (per l’importo di Euro 1.581,90) ed eccepiva la inesistenza del potere impositivo, atteso il difetto dei presupposti per l’iscrizione a ruolo (piano di classifica e piano annuale di riparto delle spese), la mancanza del beneficio, il difetto di legittimazione del Commissario straordinario, la decadenza dalla possibilità di consegna dei ruoli e la intervenuta prescrizione dei contributi richiesti.
Il Consorzio di Bonifica Sibari-Crati, ritualmente costituitosi, evidenziava la infondatezza delle avverse prospettazioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenza del 16.05.2014, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto del 21.07.2014, il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, deducendo che era onere del contribuente contestare la legittimità del provvedimento impugnato, che sussistevano i presupposti di legge per la imposizione e che la L.R. n. 11 del 2003, art. 23, lett. a), stabilisce che il contributo è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali di esso Consorzio.
L’appellata resisteva al gravame, chiedendone il rigetto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.
Con sentenza de113.9.2016, la CTR Calabria rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:
1) premesso che il provvedimento impugnato conteneva soltanto la quantificazione dell’importo dovuto (a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica per il fondo) e, nella causale, l’indicazione “quotà consortile”, difettava completamente la specifica motivazione costituita dall’indicazione del Piano di Classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria perché si potessero effettuare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza;
2) ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21 l’imposizione della contribuzione restava subordinata al presupposto che gli immobili dei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultassero effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si trattasse di contributi definitivi o provvisori);
3) sebbene, in base all’art. 23, comma 1, il contributo consortile poteva riguardare anche spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”, pur tuttavia anche in tal caso l’ammontare dello stesso doveva essere determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione contestualmente approvato;
4) nel caso in esame l’ammontare non risultava, invece, determinato e ritualmente approvato con le citate modalità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, sulla base di tre motivi.
La società Aziende Agricole Riunite R. s.s. di R.G. ha resistito con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il Consorzio deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7,D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cartella impugnata fosse priva di motivazione in ordine all’indicazione che i contributi richiesti erano relativi alle spese per il funzionamento del Consorzio, laddove la cartella, sotto il profilo motivazionale, doveva ritenersi conforme a legge, contenendo tutte le indicazioni che consentivano di effettuare i controlli che la parte riteneva opportuno fare.
1.1. Il motivo è fondato.
Invero, la cartella (riprodotta a pag. 4 del ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza) specifica particelle, classi, superfici e tariffe, risultando quindi provvista di una motivazione idonea allo scopo, che è quello di consentire al proprietario il controllo sugli estremi dell’imposizione (Cass. SU 11722/2010, Rv. 613233; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5215 del 2018); il giudice d’appello ha errato, quindi, nel dichiarare insufficiente la motivazione dell’atto impositivo.
1.2. Tuttavia, essendo la sentenza impugnata fondata su tre autonome ratione decidendi, occorre analizzare altresì gli altri due motivi di ricorso, in applicazione del principio consolidato secondo cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationesidecidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (cfr., fra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR (opinando che, a fronte del contributo richiesto dal Consorzio, vi dovesse essere un beneficio per il fondo) sostanzialmente abrogato il detto art. 23 che, per le spese di funzionamento della istituzione Consorzio, prevede l’obbligo in capo ai consorziati di pagare i contributi a prescindere dal beneficio.
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza 188/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), (nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””, ma ha precisato che, la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1 ha novellato della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, il comma 1 statuendo “senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
In definitiva, la Consulta ha reputato illegittimo l’assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell’immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, “indipendentemente dal beneficio fondiario”, come, invece, testualmente prevede la disposizione censurata alla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a).
L’esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) – spese per fini istituzionali, così resa autonoma e distinta dalla quota b) – dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza. In tal modo, però, risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l’assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all’immobile dall’attività di bonifica.
La Corte Costituzionale ha affermato, dunque, che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
In tal modo la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l’art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell’obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost..
Diversamente opinando, si assoggetterebbe il contributo consortile, secondo la normativa regionale, al solo dato spaziale dell’essere l’immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica.
Trovando detta pronuncia immediata applicazione nel rapporto pendente tra le parti, la pronuncia impugnata risulta conforme alla norma in questione, quale risultante per effetto del richiamato dispositivo additivo – sostitutivo della citata sentenza della Corte costituzionale.
3.Con il terzo motivo di ricorso, il Consorzio censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e/o errata applicazione di legge relativa alle regole sulla trascrizione (artt. 2645 e 2645 ter c.c.) e delle regole probatorie (art. 2697 c.c.)”, non avendo, a suo dire, la CTR applicato il principio della inversione dell’onere della prova derivante dall’esistenza di due documenti, quali la trascrizione di un atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio effettuata il 21 ottobre 1969 (relativa all’inclusione, tra gli altri, del fondo del contribuente nel perimetro di contribuenza) e la Delib. Regione Calabria n. 309 del 1977 relativa alla determinazione dell’entità dei contributi.
3.1. Il motivo è infondato.
Il ricorrente, in sostanza, sostiene che, essendo la Delib. 13 ottobre 1976, n. 245 approvata dalla Giunta Regionale della Calabria con Delib. n. 309 del 1977, un equipollente del vero e proprio piano di classifica, sarebbe configurabile una presunzione, sia pure iuris tantum, in favore del Consorzio, in ordine ai benefici diretti e specifici che il fondo avrebbe conseguito dalle opere di bonifica.
E’ insegnamento di questa Corte che “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità (la sottolineatura è dello scrivente), l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. nn. 9099/2012, 421/2013, 24070/2014, 21176/2014, 6707/2015, 3603/2017).
In particolare, è stato già esaminato, anche con riferimento all’atto impositivo costituito da una cartella di pagamento (Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 2010), il problema del giudizio relativo ai casi in cui il Consorzio di bonifica abbia già visto approvato un ambito di perimetrazione ed un piano di classifica e, in tali casi (Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 2014), ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica” (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012).
Pertanto, si applica il principio dell’inversione dell’onere della prova in presenza della trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e della Delib. regionale di determinazione dell’entità dei contributi.
Tale interpretazione appare rispettosa della recente sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale.
3.2. Nel caso in esame, il consorzio ricorrente censura l’omesso esame dei deliberati amministrativi che, oltre ad individuare il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, ex art. 860 c.c. ed R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 10 erano anche stati trascritti presso la Conservatoria del RR.II..
In astratto, la CTR avrebbe errato nell’esigere una specifica prova del vantaggio fondiario in un caso in cui quest’ultimo (oltre ad essere defettibile per la quota istituzionale del contributo a norma della L.R. Calabria n. 11 del 2003 art. 23, comma 1, lett. a) si poteva presumere sussistente riguardo le particelle incluse nel perimetro di contribuenza, per non essere stato specificamente contestato il piano di classifica (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5215 del 2018; Cass. 23220/2014, Rv. 633090, Cass. 24356/2016, Rv. 641760, Cass. 13130/2017, Rv. 644262).
Tuttavia, la deduzione del Consorzio secondo la quale le deliberazioni da esso richiamate conterrebbero gli elementi propri di un piano di classifica non chiarisce le ragioni in forza delle quali la documentazione amministrativa allegata ed innanzi richiamata, anteriore, tra l’altro, all’approvazione della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, avrebbe dovuto ritenersi idonea, per un verso, quanto all’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza consortile, per l’altro, quale piano di classifica, a determinare i criteri di riparto in forza della cui sola regolare approvazione sarebbe stato possibile presumere, in assenza di prova contraria, l’esistenza di benefici diretti e specifici dei quali avrebbe goduto il fondo del contribuente.
Ne consegue che, mancando detti presupposti, non giova al ricorrente Consorzio il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di contributi consortili riguardo al riparto dell’onere della prova tra le parti esposta nel motivo di ricorso in esame (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5530 del 2019; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5533 del 2019).
Senza tralasciare che, da un lato, è incontestato che il piano di riparto delle spese (o il suo asserito equipollente) non sia stato indicato nella cartella di pagamento impugnata (che, come detto nell’analizzare il primo motivo, riporta fondamentalmente i dati catastali dei terreni), sicché tra l’altro, il contribuente non sarebbe stato posto nelle condizioni di contestarne la legittimità, e, dall’altro, risalendo lo stesso, se del caso, al 1969 o, a tutto concedere, al 1977, giammai avrebbe potuto quantificare i differenti benefici che i singoli immobili avevano tratto, negli anni 2005-2006, dalle opere di bonifica.
D’altra parte, l’atto di perimetrazione del 1969 non poteva far altro che limitarsi ad indicare genericamente i Comuni che rientravano nel perimetro del Consorzio.
Da ultimo, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento o di una Delib. comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20778; Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779; Cass. n. 12547/2016, n. 2014/1391, n. 12786/2006, n. 2006/18661).
Da ciò consegue che il motivo in esame si rivela altresì inammissibile, atteso che il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, l’atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio e la Delib. della Giunta regionale n. 309 del 1977.
4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.
La sopravvenienza in pendenza del presente giudizio di legittimità della succitata pronuncia del Giudice delle leggi giustifica la compensazione delle spese di lite.
Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021