LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7154/2018 proposto da:
P.A., nato l'***** ed ivi residente, alla Via *****
(C.F.: *****), rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall’Avv. Franco Camodeca (C.F.: *****), con studio in Corigliano Calabro (CS) alla Via San Giovanni Evangelista, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Santorre di Santarosa n. 30, sc. F2, presso la Dott.ssa Cristiana Camodeca;
– ricorrente –
contro
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, in persona del Commissario liquidatore Avv. E.R., tale nominato con il D.P. Giunta della Regione Calabria 13 novembre 2015, n. 131 con sede in Cosenza alla Via G. Russo n. 6 (C.F. e partita Iva *****), che ha deliberato la proposizione del ricorso con Det. 29 marzo 2018, n. 374 (prot. n. 280), rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Falcone del foro di Cosenza (C.F.: *****) e Francesco Falcone (C. F.: *****), ed elettivamente domiciliato in 00186 Roma, presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio (C.F.: RIO NTN 65C22 D7081), al Corso Vittorio Emanuele II n. 287;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2405/2017 emessa dalla CTR Calabria in data 11/08/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2680/08/15 del 12 maggio 2015 la Commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso proposto da P.A. avverso cartella n. ***** per il pagamento di contributi consortili per gli anni 2005 – 2006 per complessivi Euro 2.833,00 dovuti al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Il Consorzio proponeva appello, chiedendo che, in riforma della sentenza, venisse rigettato il ricorso del contribuente, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Il P. si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Con sentenza dell’11.8.2017, la CTR Calabria accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava il ricorso del contribuente avverso l’avviso di pagamento, sulla base delle seguenti considerazioni:
1) l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza comportava l’acquisizione della qualifica di consorziato ed il conseguente obbligo di partecipazione ai relativi oneri;
2) premesso che, allorché la cartella di pagamento (o l’avviso di pagamento, come nella specie) era motivata con riferimento ad un Piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, era onere del contribuente contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nel caso di specie non risultava alcun riferimento ad un piano di classifica, non potendosi considerare tale la Det. 28 ottobre 2009, n. 177 relativa gli oneri di funzionamento ed amministrazione del Consorzio;
3) quanto agli altri atti richiamati (Delib. 13 ottobre 1976, n. 245 e Delib. 21 febbraio 1977, n. 46 del Consorzio), gli stessi non risultavano prodotti in giudizio, né comunque richiamati nell’atto impositivo, sicché non sussistevano i presupposti in presenza dei quali ricorreva l’inversione dell’onere della prova;
4) tuttavia, la mancata produzione del piano di classifica non impediva, comunque, la prova dell’esistenza di un beneficio specifico e diretto da parte del consorzio;
5) quest’ultimo, nel giudizio di primo grado, aveva prodotto una relazione asseverativa da cui risultava, anche mediante rappresentazione grafica, che i terreni del P. (in particolare, quelli di cui al foglio ***** part. *****, dell’estensione di Ha 14.00) beneficiavano di opere di irrigazione che, si affermava, erano state realizzante dall’ente;
6) in mancanza di specifica contestazione in ordine all’esistenza delle opere, alla realizzazione a cura del Consorzio e al beneficio che ne era derivato per i terreni, non restava che ritenere che fosse stata fornita sufficiente prova del presupposto in presenza del quale sorge l’obbligo contributivo a carico del consorziato.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.A., sulla base di due motivi.
Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ha resistito con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR ritenuto che il consorzio avesse assolto, attraverso una relazione asseverata, all’onere di provare che il P. aveva ricevuto notevoli benefici dalla presenza di impianti irrigui.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, proprio la relazione asseverativa, da cui risultava, anche per rappresentazione grafica, che i terreni del P. beneficiavano di opere di irrigazione realizzate dall’Ente), sicché deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Inoltre, non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo), non avendo parte ricorrente indicato come era suo onere – il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività”.
Il fatto storico è stato, infatti, adeguatamente valutato dalla CTR, evidenziando, tra l’altro, la mancanza di una specifica contestazione, da parte del contribuente, in ordine all’esistenza delle opere, alla realizzazione a cura del consorzio ed al beneficio che ne derivava per i terreni, laddove il ricorrente si limita a sollecitare una differente valutazione del materiale probatorio, conforme alle proprie aspettative, preclusa nella presente fase di legittimità.
La circostanza che le opere indicate nella relazione asseverata risalissero in prevalenza a 40/50 anni prima non esclude di per sé il beneficio conseguito dai terreni del P., viepiù se si considera che trattasi di opere (di irrigazione) destinate a durare nel tempo.
Senza tralasciare che il ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la detta relazione, essendosi limitato a riprodurre nel ricorso alcuni stralci decontestualizzati.
2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. Calabria n. 12 del 2006, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR ritenuto che nel caso in esame si fosse verificata una decadenza e/o la prescrizione dal potere impositivo.
2.1. Il motivo è per più versi inammissibile.
In primo luogo, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (nel caso di specie, le eccezioni di decadenza e di prescrizione dalla iscrizione a ruolo delle somme pretese con la cartella impugnata), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti, come nella fattispecie, ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).
In secondo luogo, il ricorrente ha omesso, in palese inosservanza del principio di specificità, di trascrivere la comparsa di costituzione in appello, onde documentare l’avvenuta riproposizione in appello, aì sensi dell’art. 346 c.p.c., delle eccezioni disattese in primo grado.
In terzo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto attestare di aver tempestivamente sollevato e reiterato in appello la relativa questione.
Senza tralasciare che dalla trascrizione del ricorso introduttivo depositato dinanzi alla CTP, operata dal Consorzio nel controricorso, si evince che l’unica censura, sul punto, formulata in primo grado atteneva alla intervenuta decadenza per la formazione dei ruoli relativi agli anni 2005 e 2006 e per la conseguente emissione delle cartelle esattoriali.
2.2. Per mera completezza espositiva, l’eccezione di decadenza si sarebbe rivelata, in ogni caso, infondata. Invero, la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata al solo termine di prescrizione, perché va effettuata, in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 21 mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 non potendo neppure trovare applicazione la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo (Cass. 26/02/2019, n. 5536; Cass. n. 13165 del 11/06/2014).
3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre accessori come per legge.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021