Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31872 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Gianni Emilio Iacobelli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla via Panama n. 74 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 503, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 16.12.2013, e pubblicata il 17.12.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava a B.A., medico pediatra convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, la cartella di pagamento n. *****, relativa alla pretesa di pagamento di Euro 5.577,06, inclusi accessori, a titolo di Irap per l’anno 2008. B.A. aveva indicato il calcolo dell’importo dell’Irap nella dichiarazione dei propri redditi ma poi, ritenuto che la stessa non fosse dovuta, non aveva provveduto ad onorarne il pagamento.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento. La CTP riteneva che la mera disponibilità di una segretaria part time da parte del B. non integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione che risulta necessario ai fini dell’assoggettamento all’Irap, e che neppure risultasse rilevante a tal fine il pagamento di compensi a terzi, perché nel caso di specie si trattava di colleghi che avevano provveduto a sostituirlo a causa della grave e documentata patologia sofferta dal ricorrente.

L’Amministrazione finanziaria gravava di appello la pronuncia sfavorevole conseguita, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR dava atto che “nella specie, non vertendo l’appello su altri elementi (predisposizione di mezzi materiali e compensi a terzi, questi ultimi ritenuti giustificati), e corrispondendo l’ammontare dei ricavi al totale degli emolumenti erogati dal SSN (v. cedolini paga)… è da escludere lo svolgimento di ulteriore attività professionale” (sent. CTR. p. III). Tuttavia, dichiarando di volersi uniformare alla prevalente giurisprudenza di legittimità, la CTR affermava “l’assoggettabilità all’Irap del medico convenzionato (anche pediatra) laddove lo stesso si avvalga, come nella specie, “in modo non occasionale di lavoro altrui”” (ibidem), e pertanto riformava integralmente la decisione di primo grado, e riaffermava la piena validità ed efficacia della contestata cartella esattoriale.

Avverso la decisione assunta dalla CTR di Napoli ha proposto ricorso per cassazione B.A., affidandosi a sei motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha quindi depositato memoria completa di allegati, mediante la quale ha comunicato che l’Ente impositore ha provveduto allo sgravio della cartella esattoriale per cui è causa, domandando dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente contesta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR affermato l’esistenza dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale del ricorrente sul solo fondamento della disponibilità di una collaboratrice part time, senza svolgere alcuna analisi sulla concreta condizione di esercizio dell’attività professionale, verificando “se attraverso l’attività svolta dal dipendente venga accresciuta (o meno) la potenzialità produttiva del professionista” (ric., p. 16 s.).

1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in cui è incorsa l’impugnata CTR non avendo esaminato il fatto decisivo per il giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti, secondo cui la mera disponibilità di una collaboratrice part time, cui erano assegnate mere mansioni esecutive ed il cui stipendio era rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, non poteva essere considerata sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale.

1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, B.A. critica la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 35, 36, 53 e 61 nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 24 Cost., per avere “omesso di motivare la propria decisione riportandosi, per relationem, a pronunce giurisprudenziali precedenti senza valutare, nel merito, e caso per caso il presupposto impositivo richiesto dall’Agenzia delle Entrate” (ric., p. 28).

1.4. – Mediante il quarto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente censura la nullità dell’impugnata sentenza pronunciata dalla CTR della Campania, per essere risultata “carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellata alla statuizione di primo grado… in tal modo resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum”” (ric., p. 29).

1.5. – Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, B.A. contesta la violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., perché “la motivazione della sentenza impugnata cade proprio in quanto non si basa e non si esplicita su fatti emersi nel corso del processo… limitandosi ad una presunzione assoluta secondo cui la presenza della segretaria, ancorché part-time, sarebbe indice di autonoma organizzazione” (ric., p. 30).

1.6. – Mediante il sesto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., in cui è incorsa la CTR per aver omesso ogni esame dei documenti prodotti al fine di dimostrare il limitato costo sopportato, nel caso di specie, per la retribuzione della collaboratrice.

Tanto premesso occorre rilevare che non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame delle lagnanze proposte dal ricorrente mediante il suo.

Invero, il contribuente ha documentato di aver conseguito dall’Agenzia delle Entrate per effetto del provvedimento n. 5185 del 24.1.2018 (Direzione Provinciale di Benevento, 24.1.2018, f.to digitalmente dal Capo Team Legale), l’annullamento in autotutela del ruolo contenuto nella cartella esattoriale per cui è causa, ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Il ricorrente ha anche allegato copia del provvedimento di sgravio.

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

In materia di spese di lite, già compensate tra le parti in relazione ai gradi di merito, appare equo che le stesse siano dichiarate compensate anche in ordine al giudizio di Cassazione, in ragione delle oscillazioni riscontratesi in passato in materia, anche nella giurisprudenza di legittimità, e del leale comportamento procedimentale dell’Amministrazione finanziaria.

Il ricorrente non deve essere onerato del pagamento del c.d. “doppio contributo”, in considerazione delle ragioni della decisione.

La Corte:

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento sopravvenuto dell’atto impositivo, in relazione al ricorso proposto da B.A..

Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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