LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15106-2019 proposto da:
GM GAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 53, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MINGIARDI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SPA *****/2015;
– intimato –
avverso il decreto R.G. 3676/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
RILEVATO
che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.p.a. -dichiarato con sentenza del 04/12/2015 – proposta da GM GAS S.r.l. contro la declaratoria di inammissibilità della domanda “ultra-tardiva” presentata in data 08/06/2018, a fronte dello stato passivo dichiarato esecutivo il 13/12/2016.
1.1. In particolare, il tribunale ha affermato: i) che il credito insinuato, in quanto relativo a contratto di appalto per il quale era già pendente ante fallimento un giudizio di risoluzione – dichiarato interrotto all’udienza del 22/11/2016 e poi riassunto dall’opponente – ha natura concorsuale, avendo “lo stesso opponente rivendicato l’automatismo dell’effetto risolutivo conseguente al preteso inadempimento della società fallita”; ii) che “della esistenza del fallimento la società risultava formalmente edotta nell’ambito del medesimo procedimento già pendente” e in ogni caso, “anche a voler fare riferimento alla data di effettiva conoscenza, giammai si giustfflcherebbe un ritardo di tale proporzione” per il deposito della domanda “ultratardiva”.
2. GM GAS S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
4. 11 ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 31,42,72,93,96 e 101 l.fall. nonchè degli artt. 1453,1454,1455 e 1526 c.c., sul presupposto che, trattandosi di credito sopravvenuto al fallimento, non fosse applicabile alcun termine di decadenza ex art. 101 l.fall. (come statuito da Cass. 16218/2015).
4.1. Espone, al riguardo, che si tratta di crediti restitutori/risarcitori (per oltre due milioni di Euro) sorti in forza della sentenza del Tribunale di Catania del 04/05/2018, che aveva rigettato la domanda principale di risoluzione del contratto di appalto del 21/03/2017, proposta nel 2011 dall’appaltatore *****, e accolto invece la domanda riconvenzionale del committente GM GAS di risoluzione del medesimo contratto per decorso del termine della diffida ad adempiere del 30/10/2009 (giusta atto stragiudiziale di GM GAS notificato il 02/10/2010). Tale sentenza (asseritamente appellata da entrambe le parti dinanzi alla Corte d’appello di Catania) sarebbe opponibile alla curatela per la sua natura costitutiva poichè, “anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla dda intimata, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell’inadempimento, trovando in ogni caso applicazione l’art. 1454 c.c.” (Cass. 23207/2010, 5407/2006).
4. Il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Pacifica la pendenza ante fallimento di un giudizio in cui entrambe le parti del contratto di appalto avevano reciprocamente invocato la risoluzione per inadempimento, il tribunale ha correttamente affermato – sulla base delle allegazioni dello stesso opponente – la natura concorsuale del credito, poichè sorto “in dipendenza del decorso del termine della dda ad adempiere intimato da ciascuna delle due imprese all’altra” (come invero deduce lo stesso ricorrente a pag. 6 del ricorso per cassazione) e dunque in forza di risoluzione “di diritto”, per diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e art. 1662 c.c., comma 2, sicchè la sentenza n. 1928/2018 del Tribunale di Catania risulta, sul punto, di accertamento, non già costitutiva (Cass. 9488/2013).
5.1. Anche la curatela fallimentare (che, pur essendo rimasta contumace nel giudizio ordinario di primo grado riassunto da GM GAS, risulta aver proposto appello) in sede di opposizione aveva eccepito – come si legge nel decreto impugnato – che la risoluzione di diritto del contratto era maturata ben prima del fallimento, a seguito di diffida ad adempiere del 2010, con conseguente inapplicabilità dell’art. 72, comma 5 l.fall., che riguarda solo i rapporti pendenti alla data del fallimento.
5.2. Invero, questa Corte ha da ultimo chiarito che, ai sensi dell’art. 72, comma 5 l.fall., se con la domanda di risoluzione si perseguono esclusivamente gli effetti restitutori/risarcitori, l’intero giudizio va proseguito in sede fallimentare (Cass. 2990/2020); ma anche secondo il precedente orientamento – che predicava la prosecuzione in sede ordinaria della sola domanda di risoluzione, previa separazione delle domande risarcitorie/restitutorie da insinuare al passivo (Cass. 3953/2016) – i crediti vanno comunque accertati in sede fallimentare.
5.3. Nel caso di specie, invece, l’intero giudizio ordinario (di cui si ignora l’esito, essendosi il ricorrente limitato a dichiararne la pendenza in appello al momento della proposizione del ricorso per cassazione) è proseguito e, nonostante la sua interruzione in data 22/11/2016, proprio a causa del sopravvenuto fallimento di *****, la GM GAS ha lasciato trascorrere circa un anno e mezzo – in attesa della pronuncia di primo grado di quantificazione del credito in sede ordinaria – prima di promuoverne l’accertamento in sede fallimentare, a termini di decadenza ormai consumati.
5.4. A ben vedere, è lo stesso ricorrente a sostenere, a pag. 7 del ricorso, che in caso di “domanda di risoluzione contrattuale proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento”, “le pretese accessorie restitutorie el o risarcitorie debbano procedere – previa separazione dalla prima – nelle forme degli artt. 93 e ss. L.Fall.”; il che, però, non si è verificato, per quanto detto sopra.
6. Solo per completezza si aggiunge che, secondo i più recenti approdi di questa Corte, i crediti sorti dopo il fallimento non sono esentati da qualsivoglia termine di decadenza, dovendo essere insinuati al passivo entro un anno “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” (Cass. 3872/2020) ovvero “dalla maturazione del credito” (Cass. 18544/2019).
7. Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata.
8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021
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Codice Civile > Articolo 1455 - Importanza dell'inadempimento | Codice Civile
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