Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3191 del 10/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15833-2019 proposto da:

P.I., in proprio nonchè quale legale rappresentante della s.a.s. *****, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA MANTOVANI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO SAS ***** e P.I.; PORSCHE FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Trento ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da P.I., in proprio e quale legale rappresentante della *****, contro la relativa dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale di Trento in data 16/05/2016, su ricorso di Porsche Financial Service Italia s.p.a..

1.1. Per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto valida la notifica dell’istanza di fallimento al socio illimitatamente responsabile, effettuata il ***** in *****, a mani di U.S., qualificatasi “persona addetta alla casa”, ove P.I. risultava anagraficamente residente sino al *****, a nulla rilevando che egli fosse di fatto emigrato all’estero (asseritamente a *****, dove aveva stabilito la residenza dal *****).

2. I reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese. A seguito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

3. I ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice d’appello omesso di esaminare la questione inerente la nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento al socio illimitatamente responsabile, “eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. nella sua residenza anagrafica”, sebbene il creditore istante fosse consapevole della sua irreperibilità, avendo già proceduto a notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. La ratio deddendi della decisione impugnata è che, ferma restando la validità della notifica alla società, quella al socio accomandatario ex art. 139 c.p.c. si è comunque perfezionata a mani di U.S., qualificatasi “addetta alla casa” e pacificamente svolgente mansioni di badante del padre del debitore, con il quale risultava convivente. Va dunque applicato il principio per cui, “in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (Cass. 8418/2018).

4.2. Il fatto che il creditore istante avesse effettuato una precedente notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. comunque non è decisivo, anche perchè questi non era tenuto a sapere che il debitore si fosse trasferito a *****, peraltro senza darne evidenza all’anagrafe.

5. Nulla sulle spese, stante l’assenza di difese degli intimati.

6. Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472