LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti rispettivamente iscritti ai numeri 17718, n. 17119 e n. 17713 del ruolo generale dell’anno 2015.
Il primo ricorso – n. 17718/2015 – proposto da:
R.L. di R.M. & C. s.n.c., in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Bugamelli, presso il cui studio in Ancona, corso Mazzini n. 156/b, elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– intimata –
Il secondo ricorso – n. 17719/2015 – proposto da:
R.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Bugamelli, presso il cui studio in Ancona, corso Mazzini n. 156/b, elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– intimata –
Il terzo ricorso – n. 17713/2015 – proposto da:
M.F.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Bugamelli, presso il cui studio in Ancona, corso Mazzini n. 156/b, elettivamente si domicilia;
– ricorrente-
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– intimata –
per la cassazione, il ricorso n. 17718 del 2015 della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 27 marzo 2015, n. 112/4/15; il ricorso n. 17719 del 2015 della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 27 marzo 2015, n. 111/4/15; il ricorso n. 17713 del 2015 della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 27 marzo 2015, n. 110/4/2015;
sentita su tutti e tre i ricorsi la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio dell’11. maggio 2021.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio n. 17718 del 2015 riguarda la società in epigrafe, esercente l’attività di fabbricazione e vendita di macchine per il tiro al piattello. Essa subiva, con riferimento all’anno d’imposta 2005, un accertamento basato su studi di settore, con susseguente recupero di Irap e Iva mediante avviso notificatole.
La CTP rigettava il ricorso della società avverso l’atto impositivo.
La CTR ha confermato la sentenza di primo grado.
Cinque i motivi di ricorso per cassazione proposto dalla contribuente.
L’Agenzia è rimasta intimata, costituendosi ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.
Il ricorso n. 17719 del 2015 investe, per la medesima riassunta vicenda, la posizione del socio R.M.. Quest’ultimo subiva in relazione all’accertamento condotto nei riguardi dell’ente la notifica di un separato avviso di accertamento per recupero Irpef e addizionali, in ragione del maggior reddito che avrebbe asseritamente tratto quale persona fisica.
La CTP rigettava il ricorso di R.M..
Non miglior sorte contrassegnava il suo successivo gravame, invero respinto con sentenza n. 111/4/15, recante motivazione sostanzialmente identica a quella emessa nel giudizio d’appello che coinvolgeva la società e che veniva definito con sentenza n. 112/4/15.
Il ricorso per cassazione del socio R.M. è affidato a cinque motivi di tenore identico a quello delle analoghe censure articolate dalla società nel parallelo giudizio.
Anche in tal caso l’Agenzia è rimasta intimata.
Il ricorso n. 17713 del 2015 investe, per la medesima riassunta vicenda, la posizione della socia M.F.M.. Quest’ultimo subiva in relazione all’accertamento condotto nei riguardi dell’ente la notifica di un separato avviso di accertamento per recupero Irpef e addizionali, in ragione del maggior reddito che avrebbe asseritamente tratto quale persona fisica.
La CTP rigettava il ricorso di M.F.M..
Non miglior sorte contrassegnava il suo successivo gravame, invero respinto con sentenza n. 110/4/15, recante motivazione sostanzialmente identica a quella emessa nel giudizio d’appello che coinvolgeva la società e che veniva definito con sentenza n. 112/4/15.
Il ricorso per cassazione della socia M.F.M. è affidato a cinque motivi di tenore identico a quello delle analoghe censure articolate dalla società nel parallelo giudizio.
Anche in tal caso l’Agenzia è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione al procedimento n. 17718/2015, riguardante la società, dei procedimenti n. 17719/2015 e n. 17713/2015 riguardanti i soci R. e M..
Sussiste, invero, un’evidente connessione tra i tre giudizi, riguardanti l’uno la società, gli altri i soci, vertenti tutti e tre su una medesima vicenda accertativa ed aventi ad oggetto un identico nucleo decisorio.
Questa Corte ha di recente ribadito il principio – mutuabile nel caso di specie secondo il quale la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. n. 27550 del 2018; Cass., sez. un., n. 18050 del 2010; Cass., sez. un., n. 1521 del 2013).
Su queste premesse, nel contesto del ricorso n. 17118 del 2015, con il primo motivo la società assume la violazione dell’art. 2697 c.c., del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, conv. in L. n. 427 del 1993, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3-bis, per avere la CTR basato la propria decisione sugli studi di settore, senza svolgere un contraddittorio effettivo con la contribuente e disattendendone le osservazioni senza enunciare le relative ragioni.
Con il secondo motivo viene censurata la nullità della sentenza sotto il profilo dell’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR disatteso immotivatamente le contestazioni sollevate dalla società nel contraddittorio in punto di rilevanza contestata – degli standards di settore.
Con il terzo motivo si sostiene l’apparenza della motivazione, in spregio all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, tornando una volta di più sul profilo della contestata applicabilità degli studi di settore, sorvolata in modo apodittico o comunque superficiale dalla CTR.
Con il quarto motivo l’applicabilità degli studi di settore viene censurata sotto il profilo della denunciata omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il quinto motivo viene contestata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, e la nullità dell’accertamento per violazione della competenza territoriale.
Nel contesto del ricorso n. 17719 del 2015 e del ricorso n. 17713, i soci articolano censure di tenore assolutamente eguale a quello che contrassegna i mezzi di ricorso dell’ente.
Il primo motivo del ricorso n. 17118 e quelli identici declinati nei ricorsi n. 17119 e n. 17713 del 2015, sono fondati e vanno accolti con assorbimento delle restanti censure profilate nelle tre impugnazioni.
Le sentenze dei giudici regionali – sia quella resa a conclusione del giudizio d’appello intrapreso dalla società, che quelle emesse a definizione dei gravami proposti dai soci – sono in effetti assertive e ad onta dei plurimi rilievi svolti dalla società e dai soci e documentati. Ciascuna delle tre pronunce di merito si è limitata a fare fideistico e assorbente riferimento sugli standards di settore.
Ciò contraddice l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26635 del 2009, reiteratamente in seguito ripreso, teso a rimarcare che in tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (v anche v. anche Cass. 28822 del 2013; Cass. 30370 del 2017).
Il ricorso della società e quello dei soci, in ultima analisi, vanno accolti con riferimento alla prima censura che li articola, assorbite tutte le altre.
Ne consegue la cassazione delle tre sentenze d’appello.
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, le cause riunite vanno decise nel merito, con l’accoglimento degli originari ricorsi della società, di R.M. e di M.F.M. avverso gli avvisi di accertamento che li riguardano.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di ciascuno dei tre ricorrenti, nella misura esposta in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ciascuno dei tre ricorsi riuniti; dichiara assorbiti in relazione a ciascuno dei ricorsi gli altri motivi; cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi della società, di R.M. e di M.F.M.; compensa le spese delle fasi di merito dei giudizi ora riuniti; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ” R.L. di R.M. & Co. s.n.c.”, del socio R.M. e della socia M.F.M. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – per ciascuno – in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, Euro 200 per esborsi e spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021