LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3848/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.A.P. (CF *****), rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso dall’avv. Barberio Amedeo, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via S. Nicola de Cesarini n. 3, presso lo studio dell’avv. Stefano Gennari;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1584/28/14, depositata in data 8 luglio 2014, della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 1584/28/14, depositata in data 8 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, accoglieva l’appello del contribuente avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Taranto ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento sintetico, emesso per l’anno di imposta 2006, con il quale veniva attribuito al contribuente, ai fini Irpef, un reddito costituito, tra l’altro, da Euro 200 mila, quale quota di spese per incremento patrimoniale derivante dall’acquisto di due fondi rustici.
Osservava la CTR che il contribuente aveva dato prova dell’accordo simulatorio intervenuto in occasione della compravendita di due fondi rustici e quindi non apparivano condivisibili le risultanze cui erano pervenuti i funzionari dell’Ufficio.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso. L’Ufficio ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’assoluta apparenza della motivazione resa dalla CTR.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto, essendo pacifico che le parti avevano stipulato un contratto di vendita, ovviamente oneroso, non può costituire sufficiente prova contraria la semplice affermazione, da parte del contribuente, che si trattava di un contratto simulato, né risulta che la CTR abbia richiesto ed esaminato a tal fine prove ulteriori.
3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
3.1. La pronuncia impugnata, come correttamente evidenziato dall’Ufficio, rivela un’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, mancando del tutto l’esplicitazione del quadro probatorio che ha indotto la CTR a ritenere assolto l’onere, gravante sul contribuente, riguardo al mancato pagamento del prezzo e circa il carattere simulato della vendita. Ricorre pertanto il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost..
3.2. La CTR, infatti, ha accolto l’appello del contribuente limitandosi ad osservare che era “ampiamente dimostrato che il pagamento del prezzo dei fondi rustici non è avvenuto e che, anzi, l’acquisizione dei suddetti beni non ha denotato una reale disponibilità economica suscettibile di valutazione ai fini fiscali, in quanto trattavasi di contratto simulato avente causa gratuita anziché causa onerosa”, senza precisare in alcun modo da quali prove abbia tratto il proprio convincimento circa il carattere simulato del contratto ed il mancato versamento del prezzo.
3.3. Come recentemente affermato da Cass. 14/02/2020, n. 3819, infatti, “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito”.
3.4. Nello stesso senso Cass. 30/05/2019, n. 14762, secondo cui “In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti”.
5. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l’accoglimento del ricorso, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021