Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31925 del 05/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20249/2015 R.G. proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Pacelli n. 14, presso lo studio dell’avv. Gianmaria Frattini, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Salzano giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno n. 804/05/15, depositata il 28 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 804/05/15 del 28/01/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da P.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 209/16/12, la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento concernente IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento, analitico-induttivo, era stato emesso in ragione della antieconomicità della gestione, derivante dalla bassa redditività dell’attività imprenditoriale (panificio) a fronte di una notevole capacità di spesa;

1.2. la CTR accoglieva parzialmente l’appello del contribuente (rectius confermava la sentenza di primo grado) evidenziando che: a) l’accertamento era stato legittimamente condotto con metodo analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, con conseguente inversione dell’onere della prova; b) le deduzioni del contribuente in relazione alla percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio e alla tipologia dell’attività esercitata inducevano a ritenere più congrua e aderente alla realtà una riduzione dei ricavi determinati in sede di avviso di accertamento del cinquanta per cento;

2. avverso la sentenza della CTR P.C. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso P.C. deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6, 7, 10 e 12, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la violazione del contraddittorio preventivo;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendosi la CTR pronunciata sulla specifica censura concernente la violazione del contraddittorio preventivo;

3. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati;

3.1. va prima di tutto evidenziato che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (così Cass. n. 21968 del 28/10/2015; conf. Cass. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 21257 del 08/10/2014);

3.2. orbene, non è dubbio che la CTR abbia omesso di pronunciare in ordine alla censura, regolarmente proposta in primo grado e in appello, concernente il difetto di contraddittorio preventivo, così come argomentato con il secondo motivo, tuttavia, la censura (proposta anche in termini di violazione di legge con il primo motivo) è infondata nel merito;

3.3. invero, con riferimento alle verifiche cd. a tavolino, cioè senza accesso presso la sede dell’impresa (qual è quella che ci occupa) non trova applicazione la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che le garanzie procedimentali previste dalla disposizione richiamata riguardano unicamente gli accertamenti effettuati presso la sede dell’impresa (Cass. n. 24636 del 19/10/2017; si vedano anche Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015; Cass. n. 701 del 15/01/2019);

3.4. per il resto, come evidenziato dalla S.C., “l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass. S.U. n. 24823 del 2015, cit.; conf. Cass. n. 11560 del 11/05/2018; Cass. n. 27421 del 29/10/2018);

3.5. ne consegue che, per quanto riguarda l’accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, non c’e’ alcun obbligo generalizzato di contraddittorio, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente;

3.6. per l’IVA, invece, trattandosi di tributo cd. “armonizzato”, il contraddittorio è obbligatorio, come osservato dalle Sezioni Unite menzionate, in conformità al consolidato orientamento della Corte di giustizia della UE, ma il contribuente deve assolvere all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede, così da dimostrare di non avere proposto una opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza);

3.7. nel caso di specie, pertanto, l’obbligo di contraddittorio preventivo deve escludersi senz’altro per IRPEF e IRAP; ma è insussistente anche con riferimento all’IVA, atteso che P.C. non ha dedotto specificamente le ragioni che avrebbe potuto fare valere in sede di contraddittorio e che non siano state già accolte dalla CTR;

4. con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR confermato validità ad un accertamento illegittimo;

4.1. il motivo è infondato;

4.2. va prima di tutto sottolineato che, come evidenziato dalla CTR, l’accertamento posto in essere dall’Ufficio è analitico-induttivo e non già fondato sugli studi di settore, richiamati al solo fine di suffragare la contestata antieconomicità della gestione, caratterizzata da un comportamento del contribuente contrario a criteri di ragionevolezza;

4.3. è proprio l’antieconomicità della gestione che viene contestata dall’Amministrazione finanziaria al ricorrente; e la bassa redditività, unitamente ad incongruenze riscontrate in contabilità e alla incoerente capacità di spesa integrano indubbiamente quegli indizi gravi, precisi e concordanti idonei a determinare la legittimità dell’accertamento espletato (del resto, l’antieconomicità del comportamento del contribuente può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave: così Cass. n. 27552 del 30/10/2018);

4.4. correttamente, pertanto, la CTR ha reputato legittimo l’accertamento espletato dall’Ufficio, gravando sul contribuente l’onere di giustificare la correttezza e congruità del reddito dichiarato (come, del resto, avvenuto, avendone il giudice di appello riconosciuto parzialmente le ragioni);

5. con il quarto motivo di ricorso si contesta l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo i giudici spiegato le ragioni, sostanzialmente equitative, per le quali hanno ridotto del cinquanta per cento i ricavi;

5.1. il motivo è inammissibile per difetto di interesse;

5.2. il ricorrente, infatti, impugna una statuizione a sé favorevole, in quanto la CTR ha sostanzialmente accolto, sebbene parzialmente, alcuni dei rilievi proposti;

5.3. in ogni caso – e posto che l’insufficienza motivazionale non è più censurabile in cassazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018) – la motivazione della CTR non e’, nel caso di specie, né omessa, né apparente, avendo il giudice di appello chiarito, sia pure in termini sintetici, gli elementi che ha preso in considerazione per la riduzione dei ricavi;

6. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 6.952,00;

6.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472