LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23193-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
VA.TUR. PORTO CORALLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. GIUSEPPE LAI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA LUIGI LUCIANI, n. 1, presso lo studio dell’Avv. DANIELE MANCA-BITTI;
– controricorrente/ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 131/01/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 26/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.
OSSERVATO che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, relativamente all’anno di imposta 2005, a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. nei confronti della VA.TUR. S.R.L.;
che la VA.TUR. S.R.L. impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Cagliari la quale, con sentenza n. 295/1/12, rigettò il ricorso;
che la società contribuente impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Sardegna la quale, con sentenza n. 131/01/15, depositata il 26.3.2015, accolse parzialmente il gravame, annullando l’avviso impugnato relativamente ai maggiori componenti positivi del reddito imputati alla VA.TUR. per gli operati trasferimenti immobiliari ed osservando – per quanto in questa sede ancora interessa – come, a seguito dell’abrogazione, ad opera della L. n. 88 del 2009, e per le verifiche relative ai trasferimenti immobiliari, della regola del valore normale O.M.I., questa metodologia – usata, nella specie, dall’Ufficio – non potesse, da sola, giustificare le riprese operate nei confronti della contribuente, occorrendo all’uopo ulteriori e concreti elementi probatori;
che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la VA.TUR. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.
CONSIDERATO
che con l’unico motivo la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e 41-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che, avuto riguardo alle riprese relative ai trasferimenti immobiliari operati dalla società contribuente, l’avviso di accertamento fondasse su un accertamento induttivo condotto unicamente sulla base del valore normale O.M.I. laddove, al contrario, l’Ufficio “ha fatto riferimento…ad una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti, benché gli fosse consentito di avvalersi anche di presunzioni prive dei suddetti requisiti” (cfr. ricorso, p. 10, secondo cpv.);
che il motivo – il quale introduce, in realtà, un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, siccome diretto a censurare la mancata valutazione di elementi indiziari, asseritamente non esaminati e, dunque, non considerati dalla C.T.R., sebbene decisivi (arg. da Cass., Sez. 1, 19.4.2021, n. 10253, Rv. 661151-01) – è inammissibile;
che esso, infatti, pecca di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) giacché, non facendosi riferimento alcuno, nella sentenza impugnata, alle circostanze sottese dall’Ufficio alle proprie doglianze (cfr., in specie, le pp. 10, terzo cpv., nonché 13-15 del ricorso), la difesa dell’AGENZIA avrebbe dovuto trascrivere (o, quantomeno, indicare) in ricorso se, come e quando esse furono introdotte nei precedenti gradi di giudizio (arg. da Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01); che con l’unico motivo di ricorso incidentale la difesa della VA.TUR. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., per avere la C.T.R. erroneamente riferito la contabilizzazione degli oneri di costruzione ex lege Bucalossi al momento del rilascio delle autorizzazioni cui gli stessi sono connessi, anziché al diverso e successivo momento (ricadente, nella specie, nell’anno di imposta 2005) in cui il loro ammontare è divenuto definitivo;
che il motivo è infondato;
che la C.T.R., nel rilevare che gli oneri in questione “sono oneri di diretta imputazione e, pertanto, da contabilizzare al momento del rilascio delle autorizzazioni amministrative cui sono connessi” si è attenuta al principio affermato da questa Corte e per cui, in tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109), comma 1, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell’esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l’esistenza (intesa quale verificarsi dei presupposti di fatto o di diritto, che costituiscono la fonte generatrice della componente di reddito) o l’ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo (nel senso che devono sussistere gli elementi, documentali o non, comunque idonei a consentirne la determinazione) (Cass., Sez. 5, 9.11.2018, n. 28671, Rv. 651102-01): ed infatti, quanto al requisito dell’esistenza”, la L. n. 10 del 1977, art. 3, prevede che “La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” mentre, avuto riguardo alla determinazione (o, quantomeno, determinabilità) dell’ammontare di tale costo, il successivo art. 6 (rubricato “Determinazione del costo di costruzione”) detta i parametri cui fare riferimento per il relativo calcolo. Ne’ rileva – in senso contrario – la circostanza per cui, richiesto inizialmente il pagamento di una somma maggiore, i costi in questione sarebbero stati infine ridotti dal Comune, donde la conclusione della loro incertezza ab ovo: ed infatti, oltre a trasformare in tal modo il principio di competenza in quello di cassa, la soluzione proposta dalla ricorrente non tiene conto della circostanza per cui i costi di costruzione furono tempestivamente richiesti dal Comune e che, ove anche successivamente diminuiti nel quantum, ciò avrebbe determinato, al più, l’accesso del contribuente alla procedura di rimborso (con conseguente dichiarazione di una plusvalenza per il corrispondente anno di imposta);
che in relazione a quanto precede va dunque affermato il seguente principio di diritto: “in tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già 75), comma 1, i costi di costruzione L. n. 10 del 1977, ex art. 3, sono imputabili nell’esercizio di competenza in cui è avvenuto il rilascio dei titoli abilitativi cui sono connessi, siccome determinabili in modo oggettivo sulla scorta dei parametri fissati dalla medesima L. n. 10, successivo art. 6. Ne’ la loro successiva riduzione implica l’imputazione nell’esercizio in cui siffatta rideterminazione avvenne, trasformandosi altrimenti il principio di competenza fissato dal citato art. 109, in quello di cassa e conseguendo ad essa, al più, la facoltà del contribuente di accedere alla procedura di rimborso (con conseguente dichiarazione di una plusvalenza per il corrispondente anno di imposta)”.
Ritenuto, in conclusione, che tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale debbano essere rigettati, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in virtù della reciproca soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della VA.TUR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021