LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23532/2014 R.G. proposto da:
Nova Gioielli Srl, T.C., C.T., e Ca.Ro., rappresentati e difesi dall’Avv. Monica Battaglia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Cunfida n. 20, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 697/38/14, depositata il 21 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
Nova Gioielli Srl, operante nel settore orafo, e i soci T.C., C.T. e Ca.Ro., impugnano per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Alessandria, aveva ritenuto fondata la ripresa operata dall’Agenzia delle entrate con avvisi di accertamento – emessi nei confronti della società e, per trasparenza, dei soci in considerazione della ristretta base azionaria – per Iva, Ires (Irpef per i soci) e Irap per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2008 a seguito di reperimento di documentazione extracontabile presso le società Orobase Internazionale Srl e New Orobase Srl, attestante l’esecuzione di operazioni commerciali in nero con la società.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. I contribuenti depositano altresì memoria ex art. 380.bis-1. c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo.
I ricorrenti lamentano che l’avviso di accertamento richiamava per relationem il pvc della Guardia di finanza, senza che da esso fossero ricavabili elementi che permettessero di stabilire il legame tra il nominativo in codice (“*****”) rilevato nei files sequestrati presso la Orobase Internazionale Srl e la New Orobase Srl e la società Nova Gioielli, collegamento che era emerso dagli atti depositati in data 18.11.2011, non conosciuti dal contribuente, né citati nel pvc e, anzi, neppure noti all’Agenzia, trattandosi di atto oggetto di altro procedimento penale avviato dalla Procura verso altri soggetti, già coperto dal segreto istruttorio, di cui è stata consentita l’utilizzazione solo in epoca successiva.
Da ciò deduce la violazione dei principi regolanti i poteri istruttori del giudice tributario, la nullità della sentenza, la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e l’omesso esame del fatto che l’atto era sconosciuto.
1.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni.
1.2. La doglianza, in primo luogo, cumula un inestricabile intreccio di censure in fatto e in diritto, sia per violazione di legge (e per una varietà di ragioni) che per error in procedendo, senza che, però, sia chiaro se venga lamentato (e quale) un errore del giudice ovvero un vizio di motivazione dell’atto o di attività istruttoria o di valutazione delle prove.
1.3. Anche a voler considerare le diverse ragioni di doglianza (tra loro pure in contraddizione), peraltro, va considerato che:
a) l’asserita censurata violazione dei poteri istruttori del giudice di merito è di per sé inammissibile perché proposta qui per la prima volta, trattandosi di produzione avvenuta in primo grado, senza che alcuna doglianza sia stata mai sollevata;
b) la produzione dell’atto e’, in evidenza, avvenuta ad opera dell’Agenzia atteso che è lo stesso ricorrente che pone in risalto che l’ordinanza di deposito degli atti è stata legittimamente disposta;
c) trattandosi di atti venuti ad esistenza successivamente all’avviso (e, anzi, come riferisce il ricorso, non conosciuti neppure dall’Agenzia) è palesemente priva di ogni fondamento l’eccezione di nullità della motivazione dell’avviso, che in alcun modo poteva fare riferimento a tali atti;
d) la doglianza, in parte qua, è inammissibile (pur a prescindere dalla mancata riproduzione dell’avviso, in carenza di autosufficienza) anche perché trascura la distinzione tra la questione dell’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, requisito formale di validità, e quella concernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non è prescritta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo ma è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. n. 8399 del 05/04/2013);
e) quanto all’avvenuta produzione dell’atto non è predicabile alcuna violazione trattandosi di documento di valenza istruttoria che non introduce, né modifica i fatti originariamente contestati e, dunque, legittimamente producibile;
f) non sussiste alcun omesso esame, neppure ponendosi una questione in fatto, risultando ben chiaro dalla motivazione della CTR che il documento aggiuntivo riportava in chiaro il nominativo della società e, quindi, forniva ulteriore riscontro probatorio a quanto già contestato con l’avviso.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo.
I ricorrenti lamentano, in particolare, il carattere apparente ed apodittico della motivazione, che opera una errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, assegnando rilievo a esiti di ispezioni presso terzi anche in mancanza dei caratteri di assoluta certezza delle prove e senza verifica diretta – di cui, quindi, ha omesso l’esame – della certezza dell’irregolarità contabile della Nova Gioielli, sì da violare i criteri di riparto dell’onere della prova.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Ancor più della prima censura, infatti, la doglianza si risolve in un cumulo inestricabile di censure, per cui resta oscuro se il motivo sia inteso a far valere un vizio di motivazione, una denuncia di motivazione apparente, una violazione di legge (e quale).
2.3. Ove si voglia intendere che la questione attenga, in ogni caso, ai limiti del potere istruttorio dell’Agenzia delle entrate, va comunque osservato che, a mente del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 37 e 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54 – a cui si correlano quale necessario complemento operativo le disposizioni in tema di accessi, ispezioni e verifiche di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 – l’azione accertatrice del fisco in ordine al corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti si vale di un ampio ventaglio di strumenti istruttori e conoscitivi che, oltre ad individuare il singolo contribuente quale necessario interlocutore delle attività di verifica (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 1, 2 e 3), mostra di ricorrere in larga misura alle informazioni attingibili presso i terzi, che, in ragione dei rapporti intrattenuti con il contribuente, vengono a costituire, per mezzo dell’incrocio dei dati contabili rinvenuti presso ciascuno, strumento di immediata verifica della fedeltà fiscale del soggetto verificato e fonte, insieme, di un patrimonio di conoscenze in grado di orientare le future attività di accertamento sulla scorta dei dati e delle notizie in tal modo acquisiti (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 1).
I poteri, che l’Amministrazione è chiamata ad esercitare in questo disegno inteso ad assicurare alla sua azione il più esteso campo d’azione, si indirizzano nei confronti di categorie di terzi scelte in base alla loro qualifica professionale, all’attività svolta o alle informazioni rilevanti ai fini di verifica di cui siano comunque in possesso, ma non trascurano più in generale qualsiasi terzo che al contribuente risulti legato da una pregressa attività.
L’amministrazione, in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 8 bis, può infatti “invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi” e così in forza del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 4, “invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse”.
Ne risulta un sistema che, nel concorso degli altri poteri istruttori previsti dall’ordinamento, vede l’amministrazione depositaria di un ampio potere conoscitivo che, in piena discrezionalità e con i soli limiti imposti dal rispetto dei diritti costituzionali, le consente di organizzare le attività di controllo in modo tendenzialmente capillare e secondo modelli operativi idonei ad assicurare una conoscenza il più possibile completa ed esaustiva della posizione fiscale del contribuente, sì da evidenziare le irregolarità al medesimo ascrivibili anche al di là di una contabilità formalmente corretta.
2.4. Da tutto ciò consegue, in primo luogo, “la piena legittimità della determinazione dei ricavi effettuata in modo analitico-induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma di cui sia provata, in base ad altri dati e notizie raccolti nei modi prescritti dai citati artt. 32 e 51, l’intrinseca inattendibilità” (Cass. n. 26036 del 30/12/2015), e, dall’altro, con specifico riguardo all’utilizzazione dei dati acquisiti dall’escussione di soggetti terzi, la possibilità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. c) (come anche il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3), “di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti” (Cass. n. 18232 del 16/09/2016; Cass. n. 20094 del 24/09/2014; Cass. n. 9210 del 21/04/2011).
Inoltre, una volta che l’esistenza di attività non dichiarate sia desumibile pure sulla base di presunzioni semplici originate dagli accertamenti condotti presso terzi (o, più precisamente, dai dati e notizie che l’amministrazione abbia appreso all’esito degli stessi), il meccanismo innescato dai controlli erariali genera gli effetti propri della prova per presunzioni della condotta evasiva, rispetto alla quale non solo non può essere opposta la regolarità formale della contabilità tenuta dal contribuente, ma neppure è sostenibile che l’Amministrazione debba assolvere un onere probatorio ulteriore, avendo essa adempiuto al compito imposto dall’art. 2697 c.c., mediante gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento, mentre, invece, è il contribuente che è tenuto a dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa erariale.
3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Nova Gioielli Srl, T.C., C.T. e Ca.Ro. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 13.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021