Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3195 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2133-2019 proposto da:

BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BROFFERIO, 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA BELLE’, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE LIGUORI;

– ricorrente –

contro

***** SRL IMPRESA SOCIALE FALLIMENTO;

– intimata –

avverso il decreto n. del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso ex art. 98 l. fall. Banco Popolare Società Cooperativa, ora Banco BPM s.p.a., proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento ***** s.r.l.: lamentava il mancato accoglimento della propria domanda di insinuazione relativamente al credito in chirografo per Euro 84.354,49 da essa vantato nei confronti della fallita per il saldo di un conto corrente assistito da aperture di credito.

Il Tribunale rigettava il ricorso; rilevava che gli estratti di conto corrente contenenti enunciazione delle singole operazioni non erano opponibili alla curatela in sede di verifica del passivo, essendo la stessa soggetto terzo cui non potevano applicarsi le previsioni di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c.; osservava, inoltre, che era mancata la comunicazione al correntista degli estratti conto, a norma dell’art. 1832 c.c..

3. – Avverso il decreto di rigetto dell’opposizione, pronunciato il 6 dicembre 2018, ricorre per cassazione, con due motivi, Banco BPM. La curatela fallimentare non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1832,1857 e 2697 c.c.. Osserva l’istante che la disciplina vigente prevede l’obbligo, in capo la banca, di procedere alla periodica rendicontazione del rapporto di conto corrente e che, di riflesso, il correntista ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni con riferimento alle singole partite di credito: spiega la banca che tale meccanismo deve ritenersi operante anche nei confronti della procedura fallimentare.

Col secondo mezzo è prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1832,1857,2697,2710 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Richiamato quanto dedotto nel primo motivo con riguardo alla produzione degli estratti conto, la ricorrente ribadisce come le risultanze dell’estratto conto possano “essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni”: contestazioni che non erano state mai sollevate nel caso di specie dal curatore; in considerazione di tale quadro processuale rileva la ricorrente che il giudice doveva ritenere raggiunta la prova del credito da essa fatto valere con la domanda di insinuazione.

2. – I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha affermato, di recente, che nell’insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (Cass.12 settembre 2018, n. 22208; Cass. 23 ottobre 2019, n. 27201). Da quanto sopra discende che il Tribunale di Napoli non avrebbe potuto escludere il credito di cui si controverte sulla sola base dell’inettitudine degli estratti conto a comprovare l’andamento e il saldo finale del rapporto di conto corrente.

Ma il giudice dell’opposizione ha errato pure nel valorizzare il dato della mancata prova dell’invio degli estratti conto al correntista. Infatti, la produzione in giudizio degli stessi costituisce “trasmissione” ai sensi dell’art. 1832 c.c., ed onera la controparte a provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l’efficacia probatoria della produzione (Cass. 28 luglio 2006, n. 17242, con riferimento alle controversie tra la banca e il correntista).

3. – Il decreto va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione. Lo stesso Tribunale statuirà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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