Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31965 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21695-2021 proposto da:

P.L., rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDO SENSI, CARLO ARNULFO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18923/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 05/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTO E DIRITTO

Il dottor P.L. ha depositato in data 26 agosto 2021 ricorso per la revocazione della sentenza 5 luglio 2021, n. 18931/2021 della Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 130/2020 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Su proposta del relatore del 10 settembre 2021, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso perché non notificato ad alcuno, ed a seguito di istanza di fissazione urgente del giudizio proposta dai difensori del ricorrente il 22 settembre 2021, il presidente fissava con decreto del 27 settembre 2021 l’adunanza della Corte per il giorno 26 ottobre 2021, perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

In data 11 ottobre 2021 i difensori del ricorrente presentavano memoria, deducendo di aver riproposto il ricorso, notificato il 1 ottobre 2021 al Ministero della Giustizia ed al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, invocando l’applicabilità dell’art. 387 c.p.c. e chiedendo di rimettere la causa alla pubblica udienza.

Vertendosi, pertanto, in ipotesi di pluralità di ricorsi per revocazione successivamente proposti avverso la stessa sentenza della Corte di cassazione, il secondo dei quali in sostituzione del precedente, essi devono essere trattati e decisi in un simultaneus processus, così come richiede l’art. 335 c.p.c.

E’ pertanto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, onde provvedere alla riunione tra il ricorso depositato in data 26 agosto 2021 e il ricorso notificato il 1 ottobre 2021.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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