LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16224/2019 R.G. proposto da:
D.C.A., rappresentata e difesa dagli avvocati prof.
Laura Castaldi e Nicola L. de Renzis Sonnino, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell’avv. Roberto Luca Lobuono Tajani;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7841/18, depositata il 13 novembre 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 21 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 7841/18, depositata il 13 novembre 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello di D.C.A., così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, erano stati rideterminati categoria, classe e rendita catastale di cinque unità immobiliari ubicate in *****);
1.1 – a fondamento del decisum il giudice del gravame ha ritenuto che:
– l’avviso di accertamento catastale, – fondato su di una richiesta di revisione dei classamenti, relativamente a microzone comunali, quale avanzata dal Comune di Roma, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e recepita dall’Agenzia del Territorio, – risultava correttamente motivato quanto ai suoi presupposti giustificativi, ed alle conseguenti ricadute sul classamento delle unità immobiliari;
– l’appellante non aveva offerto prova a confutazione dell’avviso di accertamento notificatogli;
2. – D.C.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, ed alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deducendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto correttamente motivato l’impugnato avviso di accertamento che, – risolvendosi in generiche enunciazioni, prive di ogni concreto riscontro, – difettava, diversamente, di ogni effettivo contenuto motivazionale, avuto riguardo alle pretese migliorie del contesto urbano ed alle stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari riclassate, unità oggetto, oltretutto, di una astratta, ed aspecifica, comparazione con unità tipo;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sull’assunto che illegittimamente la gravata sentenza aveva individuato un onere della prova a carico della contribuente, onere probatorio che, diversamente, e secondo principi generali, doveva ritenersi gravare solo sull’amministrazione;
– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, assumendo che, avuto riguardo ai dati probatori al giudizio offerti sulla base di una perizia di parte, la gravata sentenza, che detti dati aveva tenuto in non cale, – si era risolta in un accertamento (del tutto) immotivato ovvero in una motivazione (solo) apparente;
– il quarto motiva, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ripropone la censura svolta col terzo motivo di ricorso sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, e sempre con riferimento ai dati probatori desumibili dalla depositata perizia di parte;
– col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deducendo che, – in ragione delle disparità di trattamento, e della stessa iniqua elevazione del carico fiscale, quali correlabili ad una interpretazione meramente letterale del citato art. 1, comma 335, – detta disposizione di legge deve essere sottoposta ad una lettura costituzionalmente orientata, tale da escludere revisioni catastali massive ovvero fondate su criteri parametrici obsoleti;
2. – il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, – è fondato e va accolto;
3. – secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, – nella fattispecie sinanche della nuova categoria A/1 per tre delle quattro unità immobiliari ad uso abitativo, – devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n. 13390);
3.1 – in particolare la Corte ha rimarcato che:
– la disposizione di cui al citato art. 1, comma 335, va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
– i dati normativi che, così, vengono in considerazione, – per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), – esplicitano che la revisione “parziale” del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (citato art. 8, commi 5 e 6), qui inteso in riferimento ad “una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona” che “abbia una ricaduta sulla rendita catastale”, ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui “conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.” (Corte Cost. n. 249/2017, cit.);
– la disposizione che autorizza la revisione “parziale” del classamento, – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali”, – integra, dunque, il presupposto degli “atti attributivi delle nuove rendite” che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’e’ nella fattispecie, a categoria, classe e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta “rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3);
– difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare “proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” (Corte Cost. n. 249 del 2017, cit.);
– l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della categoria, classe e rendita catastale (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento;
– in definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente già alla diversa classe identificativa del superiore “livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile, “così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare”;
3.2 – nella fattispecie, per come assume la censura in trattazione, – che, ai fini dell’autosufficienza, compiutamente riporta il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, – emerge che la gravata sentenza ha articolato il proprio decisum in termini (del tutto) avulsi dalla (reale) motivazione dell’atto impugnato che, in effetti, non esplicita alcunché quanto ai criteri legali del riclassamento, avuto riguardo, dunque, ai suoi presupposti giustificativi e, come detto, alle conseguenti ricadute sulle unità immobiliari della contribuente;
4. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;
– in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta da remoto, il 21 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021