LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2388-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO COLUCCI, ANGELO WALTER CIMA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 648/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
RILEVATO
che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2009 ai fini IRPEF con il quale l’Ufficio accertava in capo al medesimo un maggior reddito derivante dall’abbattimento del 60% dei contributi INPS dovuti fino a giugno 2009 con la rateizzazione del residuo ex L. n. 2 del 2009;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affermando che il suddetto debito contributivo non costituisce una plusvalenza tassabile come minor costo produttivo ma semplicemente una provvidenza erogata dallo Stato in favore delle sole popolazioni colpite da eventi sismici ovvero calamità naturali non riconducibile ad alcuna categoria di reddito soggetta a tassazione disciplinata dalla normativa tributaria vigente.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, sostenendo che la motivazione della sentenza è meramente apparente.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, e del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4-bis, convertito in L. n. 2 del 2009 (norma che ha esteso alle vittime del sisma del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia il D.L. n. 162 del 2008, art. 3, convertito in L. n. 201 del 2008, emanato per le vittime del sisma del 1997 nelle regioni Marche e Umbria), in quanto la sopravvenienza attiva, come definita dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, non consegue solo al venir meno o al ridursi di un costo, ma anche di un onere, quale è indubbiamente quello contributivo, oggetto nel caso di specie di parziale abbuono.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021