LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4286-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SARASIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERO SANVITALE, LAURA ROSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 466/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 17/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
RILEVATO
che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2004 con il quale veniva contestata la fittizietà della sede legale della società, formalmente ubicata a Madeira in Portogallo, ritenendo che la sede effettiva fosse invece in Italia a Civitanova Marche, contestando dunque la sussistenza della c.d. “esterovestizione” di cui all’art. 73 T.U.I.R., comma 3 (D.P.R. n. 917 del 1986);
la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affermando che gli elementi posti a sostegno dell’esterovestizione (la provenienza di alcune mail della contribuente dall’Italia, la possibilità di operare su un conto corrente portoghese solo da parte di un soggetto italiano) costituissero al più semplici indizi, non univoci, e come tali inidonei a dimostrare l’esistenza dell’amministrazione in Italia, mentre l’effettività della sede in Portogallo era dimostrata dalle adunanze degli organi societari svolte in Portogallo nonché dall’utilizzo di un ufficio e di attrezzature presso la sede portoghese e di conti correnti con banche di quel Paese.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. In prossimità dell’udienza ha depositato memoria chiedendo che la questione sia rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile della Corte di Cassazione mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, degli artt. 2697,2727,2729 c.c., in quanto la Commissione Tributaria ha erroneamente escluso la sussistenza di elementi da cui poter desumere che la sede delle società fosse in Italia: in particolare la sentenza impugnata, laddove afferma che l’Ufficio non ha offerto una valida prova presuntiva circa la localizzazione in Italia della sede di direzione effettiva, si fonda su una disamina degli elementi indiziari meramente apparente, illogica e incompleta.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021