LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4947-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EXTE’ SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo studio dell’avvocato DUCCIO CASCIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO FUSILLO, ANTONIO STRIZZI;
– Controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 447/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
RILEVATO
che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2009;
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo delle imposte ma non delle sanzioni e la Commissione Tributaria Regionale rigettava il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria non vieta il pagamento dei debiti pregressi; tuttavia, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 4, occorre una apposita dichiarazione del curatore al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale e l’ente creditore deve iscrivere a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione nel passivo proponendo domanda di ammissione, cosicché la cartella non avrebbe dovuto essere emessa in quanto atto prodromico all’esecuzione forzata, stante il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive individuali; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva altresì l’appello incidentale della parte contribuente ritenendo non dovuti i compensi di riscossione.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
con il motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 48, in quanto il presupposto impositivo si sarebbe verificato prima dell’ammissione della società contribuente alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria e tale procedura non può considerarsi ostativa all’applicazione di sanzioni, mentre sarebbe irrilevante la circostanza che, all’atto dell’apertura del concorso, non sia intervenuto alcun accertamento in ordine ai suddetti crediti.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851).
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021