LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6013-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6339/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1 D.A.M. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio procedeva alla rettifica di quanto dichiarato, ai fini Ires, Iva e Irap, dalla soc. M. srl, e alla imputazione ai soci dell’imposta sul reddito, stante il regime di trasparenza D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 115.
2. La CTP rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Campania accoglieva l’appello rilevando che il regime di trasparenza, scelto dalla società, consentiva l’imputazione ai soci delle sole imposte sul reddito ma non dell’Irap e dell’Iva.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente non si è costituita.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente all’esatta individuazione dei redditi imputati per trasparenza con l’avviso di accertamento (art. 360 c.p.c, comma 5, n. 1); si sostiene cha la CTR ha trascurato di considerare che l’avviso di accertamento ha imputato, per trasparenza ai soci, esclusivamente il reddito impresa, mentre Iva e Irap sono rimasti a carico della società.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’imputazione dei redditi per trasparenza operata nei confronti dei soci riguardava Iva e Irap mentre invece aveva ad oggetto le imposte sul reddito.
2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.
2.1 L’impugnata sentenza ha accolto l’appello del contribuente sul presupposto della errata applicazione del regime della trasparenza fiscale essendo stati imputati ai soci, non i redditi di impresa, ma l’Irap e l’Iva.
2.2 Risulta, per contro, dall’avviso di accertamento, riprodotto per estratto nel ricorso, che l’accertamento ha avuto ad oggetto anche l’Irap e l’Iva, oltre che l’Ires, ma l’imputazione per trasparenza ai soci ha riguardato solo le maggiori imposte dirette recuperate a tassazione per effetto della rideterminazione del maggior reddito.
2.3 La CTR, nell’aver, erroneamente, ritenuto che l’avviso di accertamento nei confronti dei soci vertesse in materia di Irap ed Iva con conseguente disapplicazione della disciplina di cui all’art. 115 TUIR, è incorsa nei denunciati vizi di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione e violazione di legge.
3. Il ricorso va, quindi, accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021