LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8770-2020 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI, 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUVITUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato NUNZIO COSTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6176/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. C.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il silenzio rifiuto serbato da Equitalia Riscossione,(successivamente divenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione sull’istanza di sgravio con riferimento a 55 cartelle di pagamento sostenendo: la mancanza della sequenza procedimentale prevista dalla legge; la decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti.
2.La CTP rigettava il ricorso in quanto l’Agente di Riscossione aveva fornito la prova documentale della regolare notificazione di tutte le cartelle di pagamento con la conseguenza che le eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria non potevano essere fatte valere con la richiesta in autotutela di sgravio ma avrebbero dovuto essere ilwrrell-P1 proposte con l’impugnazione delle cartelle.
3 Proponeva impugnazione la contribuente e l’adita Commissione Tributaria Regionale della Campania, dichiarava inammissibile l’appello in quanto i motivi del gravame si riferivano a questioni che non erano state oggetto di discussione nel giudizio di primo grado e non contenevano alcuna volizione o argomentazione riferibili alla impugnata sentenza.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice di secondo grado apprezzato nella giusta maniera le specifiche censure dedotte dall’appellante. Si sostiene che l’appellante aveva sinteticamente enunciato i motivi dell’appello, salvo poi specificarne le ragioni di fatto e di diritto nel corpo dell’atto.
1.1 Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si sostiene che la CTR non abbia esaminato le deduzioni svolte nell’atto di appello che evidenziavano il difetto dell’ente di riscossione di procedere esecutivamente per inesistenza delle cartelle di pagamento.
2.1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono innanzitutto inammissibili per difetto del requisito di specificità, 2.1 Per consolidata giurisprudenza (cfr tra le più recenti Cass. 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, produrlo in atti o di indicarne il contenuto (trascrivendolo nel ricorso).
2.2 Nel caso in esame il contribuente non ha né versato in atti l’atto di appello né riportato nel ricorso i passi dell’atto relativi alle specifiche parti limitandosi a rappresentarne il contenuto in forma del tutto sintetica non consentendo, quindi, a questa Corte di poter verificare gli asseriti errori commessi dalla CTR.
2.3 I motivi sono comunque infondati.
2.4 La CTP aveva rigettato il ricorso con il quale il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta del contribuente in via di autotutela di sgravio delle pendenze iscritte al ruolo in quanto l’ente di riscossione aveva dato prova della notifica delle cartelle di pagamento. I giudici di primo grado avevano altresì disatteso le doglianze che investivano la debenza delle pretese tributarie (decadenza, prescrizione) in quanto non fatte valere con l’impugnazione della cartella.
2.5 La CTR, dando atto che i motivi dell’appello attraverso i quali si contestava la sussistenza della competenza del giudice adito e l’ammissibilità dell’impugnazione avverso il diniego di sgravio non attingevano le rationes decidendi, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.
2.6 Orbene, va rilevato come, anche a voler considerare le altre argomentazioni difensive che secondo il contribuente avrebbero dovute essere apprezzate dalla CTR in quanto presenti nel corpo dell’atto, va rilevato che le stesse si riferiscono a fatti, circostanze e considerazioni giuridiche che non si traducono in una critica alle ragioni di fatto e diritto esposte nella impugnata sentenza fondate sulla ritenuta dirimenza della regolare notifica delle cartelle di pagamento e la loro mancata impugnazione.
2.7 Correttamente, quindi, i giudici di seconde cure hanno riconosciuto l’inidoneità delle argomentazioni difensive dell’appellante a contrapporsi alle rationes decidendi della sentenza.
3 Il ricorso va, quindi, rigettato.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021