LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23282-2020 proposto da:
G.A., LA CORTE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BASTIONI DI MICHELANGELO 5/A, presso lo studio dell’avvocato FAUSTA MARCHESE, rappresentati e difesi dagli avvocati ERIKA SICURO, CARLO SICURO;
– ricorrenti –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO ARGNANI, DANIELA OPPI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2762/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. G.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna di rigetto dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva a sua volta rigettato il ricorso di opposizione a sanzione amministrativa per violazione di cui alla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 2.
2. La Regione Emilia Romagna si è costituita con controricorso, e ha depositato memoria.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso si fonda su un motivo: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, in relazione al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5. Mancata applicazione del principio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari al doppio del minimo edittale.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:” Manifesta fondatezza del ricorso avverso pronuncia di rigetto di appello avverso sentenza del Tribunale di Parma di rigetto di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Emilia Romagna.
Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza della Corte d’Appello di Bologna nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 16, all’illecito amministrativo di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5.
Sulla base di un parere ministeriale, la Regione ha coltivato la tesi, fatta propria anche dal giudice d’appello, per cui il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione de qua, in ragione della sua natura proporzionale, cosicché residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria.
La L. n. 689 del 1981, art. 16, esclude l’operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 52, qualora non sia per essa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato in Euro 1.000,00; né può un parere ministeriale “modificare, limitare e, ancor di più, abrogare una norma di legge”. Questo il principio di diritto: “in tema di c.d. quote-latte, l’acquirente che non abbia rispettato l’obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5, conv. L. n. 119 del 2003, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di Euro 1.000,00” (Sez. 2, Ord. n. 8362 del 2020).
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore;
4. In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021