Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32011 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13670/2020 R.G., proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Pietro Boria, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente giudizio;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 12 agosto 2019 n. 2379/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

M.V., nella qualità di titolare dell’impresa individuale corrente in ***** (BA) sotto l’omonima ditta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 12 agosto 2019 n. 2379/01/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2011, con riguardo ai ricavi derivanti dall’attività di ricevitore di scommesse per conto di bookmaker austriaco (la “SKYSPORT365 GmbH”), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 29 settembre 2016 n. 2789/15/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che i compensi percepiti dal contribuente nella raccolta delle scommesse per conto di bookmaker straniero costituissero ricavi imponibili. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e /o errata applicazione della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 67, e del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la base imponibile dell’imposta unica sulle scommesse potesse essere utilizzata dall’amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, nonostante la carenza del presupposto soggettivo e del presupposto territoriale di tale imposta rispetto al ricevitore.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Il ricorrente assume che il ricevitore non sarebbe soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse per la carenza del presupposto soggettivo, che sarebbe costituito dallo svolgimento della “gestione” e non della “raccolta” delle scommesse. Difatti, tale attività esigerebbe dal bookmaker la predisposizione di una struttura complessa per l’organizzazione e la gestione delle scommesse, di cui il ricevitore non abbisognerebbe per la sola raccolta delle scommesse.

Tanto troverebbe conferma nel Decreto reso dal Ministro delle Finanze il 2 giugno 1998, n. 174, art. 1, comma 2, (“Regolamento recante norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 230"), a tenore del quale: ” Agli effetti del presente regolamento assume la qualifica di gestore il CONI se direttamente organizza ed esercita l’attività di scommessa. E’ considerato altresì gestore il concessionario che provvede con propria organizzazione all’esercizio delle scommesse”; nonché nel Decreto reso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze l’1 marzo 2006, n. 111, art. 1, comma 2, lett. c, (“Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 286”), a tenore del quale: “Ai fini del presente regolamento (…): concessionario/i, indica il soggetto individuato (…) per l’affidamento delle specifiche attività e funzioni pubbliche per l’esercizio delle scommesse a quota fissa”.

Viceversa, come “luogo di vendita”, la ricevitoria fungerebbe da punto di vendita autorizzato alla raccolta delle scommesse, che “gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite”, ai sensi del Decreto reso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze l’1 marzo 2006, n. 111, art. 1, comma 2, lett. i, in coerenza con il Decreto reso dal Ministro delle Finanze il 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 1, secondo cui “le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall’autorità di pubblica sicurezza”.

Per cui, il ricevitore avrebbe contatto diretto col partecipante, vale a dire con il giocatore o lo scommettitore “che effettua la scommessa”, ai sensi del Decreto reso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze l’1 marzo 2006, n. 111, art. 1, comma 2, lett. m. In tal modo, il ricevitore si porrebbe come un intermediario tra il bookmaker ed il partecipante, svolgendo una funzione meramente esecutiva nella raccolta delle scommesse, nella riscossione dei compensi e nel pagamento delle vincite.

1.2 La peculiarità di tale posizione si rifletterebbe nella conclusione dei contratti con i partecipanti, che dovrebbe essere imputata in via esclusiva al bookmaker, a cui il ricevitore si limiterebbe soltanto a trasmettere le scommesse raccolte per l’accettazione. Ne deriverebbe che, in caso di scommesse raccolte da ricevitore italiano e accettate da bookmaker straniero, i contratti si perfezionerebbero al di fuori del territorio nazionale, venendo meno il presupposto territoriale per l’imposta unica sulle scommesse. Difatti, nella formulazione dei principi e dei criteri direttivi in sede di delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, la L. 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2, lett. b, aveva raccomandato l'”applicazione dell’imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all’estero”, senza menzionare le scommesse accettate in territorio straniero.

1.3 Tale ricostruzione non è condivisibile.

Come è noto, la L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 67, (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011”) dispone che: “La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all’Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all’avvenuto accertamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell’Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza”; mentre il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3 (“Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma della L. 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2”) stabilisce che: “Soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”.

Secondo la L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b, tale disposizione “si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”.

Le predette disposizioni sono state incise dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018 n. 27, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., “nella parte in cui prevedono che nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione”.

1.4 A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, anche questa Corte ha avuto modo di occuparsi in più occasioni della questione relativa all’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse (da ultime: Cass., Sez. 5, 31 marzo 2021, n. 8907, Cass. n. 8908 del 2021, Cass. n. 8809 del 2021 e Cass. n. 8910 del 2021; Cass., Sez. 5, 1 aprile 2021, Cass. n. 9080 del 2021 e Cass. n. 9081; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2021, n. 9144, Cass. n. 9145 del 2021, Cass. n. 9146 del 2021, Cass. n. 9147 del 2021, Cass. n. 9148 del 2021, Cass. n. 9149 del 2021, Cass. n. 9151 del 2021, Cass. n. 9152 del 2021, Cass. n. 9153 del 2021, Cass. n. 9160 del 2021, Cass. n. 9162 del 2021 e Cass. n. 9168 del 2021; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2021, n. 9516, Cass. n. 9528 del 2021, Cass. n. 9529 del 2021, Cass. n. 9530 del 2021, Cass. n. 9531 del 2021, Cass. n. 9532 del 2021, Cass. n. 9533 del 2021 e Cass. n. 9534 del 2021; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2021, n. 9728, Cass. n. 9729 del 2021, Cass. n. 9730 del 2021, Cass. n. 9731 del 2021, Cass. n. 9732 del 2021, Cass. n. 9733 del 2021, Cass. n. 9734 del 2021 e Cass. n. 9735 del 2021; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2021, n. 10472 e Cass. n. 10473 del 2021), risolvendola nei termini specificati di seguito.

1.5 Il quadro normativo di riferimento è così articolato:

– conformemente al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, volto al riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma della L. 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; il medesimo D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: “Soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”;

– a norma della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, “(…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell’economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) il D.Lgs. (n. 504 del 1998), art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell’economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”;

– il Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 marzo 2006, n. 111, art. 16, prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica;

– ai sensi della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g), l’imposta unica si applica “su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento”.

1.6 Il quadro normativo è stato sottoposto all’attento esame della Corte Costituzionale, che ne ha compiutamente esaminato le relazioni con la Costituzione.

La Corte Costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo dell’imposta, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con la L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni.

A questo riguardo, essa ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggetta a imposizione.

In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.

1.7 Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3, 27 luglio 2015, n. 15731).

La stessa giurisprudenza penale (Cass., Sez. 3, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker, consistente nella “(…) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite – (…)”.

1.8 Ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che quanto al ricevitore l’attività gestoria, che costituisce il presupposto dell’imposizione, va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Ne’, ‘ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.

1.9 La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.

1.10 In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, e della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. 13 dicembre 2010, n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27).

1.11 Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b), la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, e della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L’illegittimità costituzionale della norma in esame, infatti, è stata riscontrata “in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011” con conseguente violazione dell’art. 53, Cost., “giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristalizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla L. n. 220 del 2010”.

A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmakers.

La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i “rapporti successivi al 2011”, quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma.

1.12 In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.

1.13 La Corte Costituzionale ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l’attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all’entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione.

1.14 In definitiva, se ne è concluso che, in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri provvisti o meno di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.

1.15 Tale conclusione è decisiva per lo scrutinio della fattispecie in disanima, derivandone la piena applicabilità della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 67, anche al ricevitore italiano che operi per conto di bookmaker estero. Ne consegue che la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse può essere posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA eventualmente applicabili al titolare della ricevitoria.

2. Nella specie, sulla scorta della richiamata decisione della Corte Costituzionale, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l’assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l’anno 2011 del ricevitore al servizio di bookmaker avente sede all’estero e l’utilizzo della base imponibile di tale imposta per gli accertamenti ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

4. L’intervento risolutore delle questioni ad opera della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia in epoca successiva alla proposizione del ricorso, nonché la recentissima formazione di un orientamento di questa Corte, giustificano la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese giudiziali; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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