LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 210-2021 proposto da:
S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronologico 8416/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 04/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella Paola.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, depositato il 21 novembre 2018, S.T., nato il ***** a Tanoso (Kumasi) in Ghana, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua domanda cd. “reiterata” (asseritamente volta ad ottenere la sola protezione umanitaria, e non anche quella di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, come si legge a pag. 3 del ricorso), nonostante egli fosse in Italia dal 2002 – dopo aver lasciato il Ghana a 16 anni ed aver trascorso due anni in Libia – si fosse perfettamente integrato socialmente e lavorativamente (avendo una residenza stabile, parlando correttamente la lingua italiana e lavorando come bracciante agricolo, anche se senza un regolare contratto di lavoro, con una paga giornaliera di 25/30 Euro) e stesse cercando di superare il proprio vissuto traumatico, tanto nel Paese di origine quanto in quello di transito.
1.1. Contestata la superficiale valutazione della Commissione territoriale di Caserta sulla propria situazione personale e quella del Paese di origine, nelle cd. note di trattazione scritta (depositate telematicamente il 26/11/2020) il difensore allegava – come nuovi motivi fondanti il diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – la ingestibile situazione medico-sanitaria della zona di provenienza (Tanoso, quartiere di Kumasi, nella regione di Ashanti) a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
1.2. Il Tribunale, dopo aver rilevato che con la reiterazione della domanda il ricorrente aveva sostanzialmente confermato le precedenti dichiarazioni, senza aggiungere nuovi elementi rilevanti né produrre gli atti della precedente domanda – così impedendo la verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b) – ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.
1.3. Il ricorrente ha impugnato il predetto decreto con ricorso notificato il 17/12/2020, svolgendo un unico motivo.
1.4. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del 1 luglio 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
2.1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “violazione e/o mancata applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3, comma 6 e art. 19, comma 2 e s.m.i., ante riforma di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, poiché il Tribunale di Napoli, pur dando atto della disastrata situazione medico-sanitaria nelle regioni di Accra e Kumasi, nonché nella regione di Ashanti, a causa della diffusione del Covid-19, ha osservato che invece “nella zona di provenienza dichiarata nel primo verbale non si registra la diffusione della epidemia di Covid 19 in misura tale da poter concludere che un rientro nel paese di origine esporrebbe il ricorrente a situazioni umanitarie di particolare complessità e gravità, tali da giustificare l’applicazione della misura residuale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.
3. Il motivo – sotto certi aspetti riqualificabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – merita accoglimento, in quanto il tribunale non ha adeguatamente osservato il dovere di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 8, in base ai quali la decisione deve essere assunta sulla base di un congruo e specifico esame della singola domanda, da condursi alla luce delle cd. COI, sulla base delle allegazioni del ricorrente; in particolare non ha considerato che, secondo le specifiche produzioni documentali richiamate e trascritte in ricorso, Tanoso, luogo di nascita del ricorrente, è un quartiere di Kumasi che si trova proprio nella regione di Ashanti, indicata dallo stesso tribunale come area contrassegnata da una disastrata situazione medico-sanitaria, della quale avrebbe quindi dovuto tener conto -insieme ad ogni altro elemento utile – nella valutazione della domanda di protezione umanitaria avanzata dal ricorrente.
4. Si impone quindi la cassazione del decreto impugnato, con rinvio del procedimento al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 01 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021