LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25462-2020 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lufrano;
– Ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore;
– Intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ANCONA, depositata il 16/01/2020;
Udita la relazione della causa svolta, nella Camera di Consiglio del 12/10/2021, dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Inammissibilità del ricorso (articolato in plurimi motivi) avverso pronuncia di rigetto di opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il giudice dell’opposizione ha legittimamente confermato la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza della ritenuta “manifesta infondatezza” della domanda della parte, considerato che: a) il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, prevede espressamente che “il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione”, uno dei quali è costituito proprio dalla “non manifesta infondatezza” delle ragioni fatte valere in giudizio (D.P.R. cit., art. 74, comma 2, e art. 126, comma 1) (cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 20002 del 2020; Cass., Sez. 6-2, 27203 del 2020); b) nella materia delle controversie in tema di riconoscimento della protezione internazionale, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, impone al giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, di valutare se la sua infondatezza sia “manifesta”, proprio ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 74, comma 2; c) quando la pretesa della parte è connotata da “manifesta infondatezza” sussiste anche la “colpa grave” della parte medesima nell’aver agito o resistito in giudizio (cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 27203 del 2020); d) questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, riconoscendo pienamente compatibile con la Cost. la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande (cfr., Cass., Sez. 6-1, n. 24109 del 2019); e) il giudizio di “manifesta infondatezza” della domanda costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-2, n. 20002 del 2020)”.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021