LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16132-2019 proposto da:
C.R., D.G.O., C.J., D.G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPOCCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO FIRRINCIELI;
– ricorrenti –
contro
DI.MA.GI., P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 953/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. C.R., C.J., D.G.O. e D.G.S. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi (1: nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione; 2: violazione e/ falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; 3: violazione e/ falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.) avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 953/2018 del 26 aprile 2018. E’ rimasta intimata, senza svolgere attività difensive, Di.Ma.Gi..
E’ stata altresì disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso a P.A., parte dei pregressi gradi di merito, che neppure ha svolto attività difensive in questa sede.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato in relazione ai primi due motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
La Corte d’appello di Catania, riformando la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Siracusa il 24 novembre 2014, ha rigettato la “domanda di revisione delle tabelle millesimali” proposta da P.A., C.R., C.J., D.G.O. e D.G.S., ritenendo mancanti i presupposti dell’errore o dell’alterazione del rapporto tra i valori, in relazione alla dedotta diversa destinazione di una unità immobiliare.
I ricorrenti allegano che era stata tuttavia proposta domanda di redazione ex novo delle tabelle, e non di revisione delle stesse. La stessa Corte d’appello di Catania nell’impugnata sentenza espone che il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato che le parti dovevano adottare la tabelle millesimali redatte dal CTU, mentre ha poi ritenuto infondata la domanda di “revisione” delle tabelle spesse.
E’ evidente la diversità della domanda del condomino volta alla formazione, in via giudiziaria, della tabella millesimale e, cioè, all’accertamento dei valori dei vari appartamenti ragguagliati a quello dell’intero edificio ed espressi in millesimi, rispetto alla domanda di revisione o modificazione della tabella millesimale esistente nei casi previsti dall’art. 69 disp. att. c.c., sicché incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, adito con domanda di formazione giudiziale delle tabelle, pronunci in ordine alla sussistenza di errori o alterazione nel rapporto tra i valori delle singole unità immobiliari.
Si consideri, peraltro, che la domanda specifica di formazione, con effetto di giudicato, della tabella millesimale di un edificio in condominio, ai sensi dell’art. 68 disp. att. c.c., ai fini della ripartizione delle spese comuni e della individuazione delle rappresentanze di interessi e della formazione delle maggioranze assembleari, in applicazione aritmetica dei criteri legali, se non rivolta nei confronti dell’amministratore, passivamente legittimato, ex art. 1131 c.c., comma 2, deve essere proposta in contraddittorio di tutti i condomini (arg. da Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651; Cass. Sez. 2, 18/04/1978, n. 1846; Cass. Sez. 2, 13/01/2006, n. 495). Nella specie, non emerge comunque dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito la necessità del contraddittorio di eventuali altri condomini del Condominio, *****.
Vanno dunque accolti i primi due motivi di ricorso, restando assorbito il terzo motivo (che verte sulla regolamentazione delle spese di giudizio), e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che deciderà la causa tenendo conto dei rilievi svolti e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021