LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17366-2020 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MARANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3708/01/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1. B.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, che aveva già rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, relativamente all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2011, sulla scorta di una verifica della Guardia di Finanza, che aveva ricostruito il maggior reddito non dichiarato, consistente in corrispettivi derivanti dall’attività professionale di avvocato.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Il ricorrente ha prodotto memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il contribuente deduce, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.”.
Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa, in particolare trascurando di analizzare il contenuto di una serie di sentenze, prodotte in giudizio e passate in giudicato, che per le cause patrocinate quale difensore avrebbero liquidato, a titolo di spese di lite ed a favore della parte difesa dal contribuente, compensi inferiori agli onorari quantificati dal processo verbale di accertamento recepito dall’atto impositivo controverso.
Il motivo, sebbene non rubricato espressamente dal ricorrente, risulta, in base al suo contenuto, univocamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il Collegio, discostandosi (come è consentito: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017) dalla proposta del relatore, rileva l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, in quanto, come da epigrafe della sentenza della CTR, l’appello è stato proposto dopo l’11 settembre 2012, trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della predetta legge di conversione e, a norma dello stesso decreto, art. 54, comma 2, dies a quo per l’applicazione intertemporale del limite all’impugnabilità.
Premette l’art. 348-ter c.p.c., comma 4, che “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).”. Aggiunge il successivo comma 5 che “La disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.”.
Come questa Corte ha già affermato, con orientamento consolidato cui si intende dare ulteriore continuità, “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. sez. un. 21/09/2018, n. 22430; Cass. 13/01/2017, n. 743; Cass. 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437; Cass. 30/10/2020, n. 24091; Cass. 27/10/2020, n. 23541).
Nel caso di specie il ricorrente non si è adeguato a tale contenuto necessario del motivo, non provvedendo specificamente ad illustrare la differenza tra le ragioni di fatto che sorreggono le due decisioni, con la conseguenza che il mezzo va dichiarato inammissibile.
Ferma la rilevata inammissibilità, deve per completezza aggiungersi che il motivo è altresì infondato, in quanto non argomenta in ordine al carattere decisivo della circostanza della quale assume l’omesso esame, ovvero la liquidazione, in alcune sentenze relative a cause patrocinate dal ricorrente quale difensore, a titolo di spesa ed a favore della parte difesa dal contribuente, di compensi inferiori agli onorari quantificati dal processo verbale di accertamento recepito dall’atto impositivo controverso.
Invero, occorre ricordare che, come questa Corte ha più volte chiarito, “Nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze 19/10/1992 n. 11448; 30/5/1991 n. 6101; 28/6/1989 n. 3158) è incontrastato il principio secondo cui la misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti (…) la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l’altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, per cui solo l’inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione della somma corrisposta dal cliente per spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell’altra parte, quando non risulti in concreto che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo.” (Cass. Sez. VI – 2, Ordinanza 17/10/2018, n. 25992, in motivazione, e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, ex plurimis). Ne’ tali consolidati principi mutano nell’ipotesi nella quale il difensore della parte vittoriosa sia distrattario delle spese di lite, in quanto la misura della relativa liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può comunque rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale e del compenso, in ipotesi maggiore, determinabile in ragione di tale titolo (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021; Cass. ez. 3 -, Ordinanza n. 13516 del 30/05/2017).
In punto di fatto, quindi, ovvero per quanto qui interessa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la liquidazione degli onorari, a titolo di spese di lite ed a favore della parte assistita, anche ove divenuta irrevocabile tra le parti sostanziali, non è di per sé sola decisiva in ordine all’esclusione della percezione, da parte del professionista contribuente, di maggiori compensi dai propri assistiti, per i medesimi affari.
2.Con il secondo motivo il contribuente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.”.
Assume il ricorrente, nella sostanza, che in relazione a diverse pratiche oggetto dei rilievi la CTR avrebbe erroneamente contestato un evasione inesistente in fatto, poiché il contribuente avrebbe provato nel corso dell’istruttoria la regolare fatturazione dei corrispettivi ricevuti, ma il giudice a quo avrebbe omesso di esaminare tale circostanza emergente dalla documentazione istruttoria, erroneamente ricostruendo pertanto i fatti di causa.
Il Collegio, discostandosi dalla proposta del relatore, rileva che il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna sufficiente a determinare la relativa declaratoria.
Invero l’intitolazione del mezzo ed il contenuto dello stesso evidenziano la denuncia contestuale del vizio ai sensi sia dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).
Si tratta quindi di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.
Inoltre, in ordine alla prospettazione della censura in fatto, valga richiamare comunque ulteriormente quanto già dedotto a proposito dell’inammissibilità del primo motivo, in punto di c.d. “doppia conforme”, ricorrendone i medesimi presupposti anche con riferimento al secondo motivo.
Ancora, relativamente al prospettato vizio di violazione di legge, ulteriore profilo di inammissibilità deriva dalla considerazione che il ricorrente non denunzia l’erronea ricognizione, da parte della CTR, della fattispecie astratta recata dalla norme richiamate, ma censura la ricostruzione, effettuata dal giudice a quo, della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa. Tale operazione non attiene all’esatta interpretazione della norme di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione in fatto del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del profilo del vizio di motivazione, e nei ristretti limiti in cui esso è consentito (ex plurimis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) E’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese processuali, essendosi l’Agenzia costituita senza svolgere difese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021