Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32058 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24486-2020 proposto da:

D.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DUCA DI GENOVA 26, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAROTI, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CURTO’, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A;

PORTO ALLEGRO SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 910/2020 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 22/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO, che conclude chiedendo l’accoglimento del regolamento.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’arch. D.C.L. ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la Porto Allegro s.r.l. (Porto Allegro), dalla quale l’attore aveva acquistato una vettura che assumeva affetta da vizi; ha chiesto, in relazione alla vendita, la restituzione o la riduzione del prezzo. Costituitasi Porto Allegro ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, attesa la competenza del Tribunale di Roma, indicato dalle parti in via esclusiva in sede contrattuale.

Porto Allegro ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Volkswagen Group Italia, dalla quale pretendeva di essere garantita in caso di soccombenza. A seguito della costituzione della terza chiamata, la quale eccepiva la propria estraneità alla vicenda, il giudice ha ordinato la chiamata in causa della casa madre tedesca ai sensi dell’art. 107 c.p.c. Si è costituita la Volkswagen Aktiengesellschaft la quale ha a sua volta eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Pescara, dopo avere negato che l’attore avesse agito in qualità di consumatore, ha accolto l’eccezione, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma in forza della previsione contrattuale.

Avverso la sentenza il D.C. ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi. Con il primo si deduce l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza, in quanto le controparti non avevano contestato la competenza con riguardo tutti i fori concorrenti; con il secondo motivo si assume l’incompletezza dell’eccezione anche sotto diverso profilo. In particolare, si sostiene che le controparti, in quanto avevano negato l’applicabilità del foro del consumatore, avevano l’onere di contestare, pena l’inammissibilità dell’eccezione, tutti i fori concorrenti per ragioni di competenza per territorio derogabile.

Il regolamento è infondato. La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cass. n. 15958/2018; n. 10449/2001).

Il ricorrente richiama il principio secondo cui “ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l’eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia – poiché non “di consumo” – a quel foro, implica, ove fondata, l’applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore” (Cass. n. 3539/2014; n. 32731/2019). Il principio è certamente esatto, tuttavia il richiamo non apporta argomento alla tesi del ricorrente, proprio in considerazione della previsione del foro convenzionale esclusivo. In altre parole, dopo avere negato l’applicazione del codice del consumo, l’eccipiente non aveva altro onere se non quello di invocare l’operatività del foro convenzionale esclusivo. Si ricade, perciò, in tutto e per tutto, nella fattispecie a cui si riferisce il principio, sopra richiamato, sull’assenza di oneri ulteriori a carico chi deduca l’esistenza del foro convenzionale esclusivo.

Non si concorda con il Procuratore generale laddove, nelle conclusioni scritte, richiama il principio secondo cui il foro convenzionale è derogabile per ragioni di connessione, con la conseguenza che “d’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, sollevata dal medesimo, deve essere dichiarata inammissibile laddove questi non abbia contestato l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (Cass. n. 33150/2018). Il principio si riferisce, appunto, alla connessione e non è applicabile al caso della chiamata in garanzia impropria, quale quella realizzatasi nel caso in esame a seguito dell’iniziativa della convenuta. In questo caso non trova applicazione il disposto dell’art. 32 c.p.c., applicabile in caso di garanzia propria, con la conseguenza che la chiamata del terzo è possibile solo se sussiste la competenza del giudice adito per la causa principale. Infatti, “in tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell’azione di garanzia, poiché si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio” (Cass., S.U., n. 13968/2004; n. 1515/2007; n. 8898/2014; n. 14476/2017). In verità, con riferimento all’ulteriore chiamata (della casa madre tedesca) si evince che questa è stata fatta ai sensi dell’art. 107 c.p.c. per ordine del giudice; ma tale qualificazione non determina, ex post, oneri aggiuntivi a carico dell’eccipiente, non essendo configurabile neanche in questo caso la modificazione della competenza per ragione di connessione (cfr. Cass. n. 2794/1979).

Conclusivamente il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato. Spese al merito.

In ragione della natura di impugnativa del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 13636/2020), ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il regolamento di competenza; spese al merito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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