Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3208 del 10/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28044/2019 proposto da:

I.B., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3220/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, I.B., cittadino *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 30 luglio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine perchè era stata scoperta la sua relazione omossessuale con tale O.) non era credibile in “del tutto generico, privo di riferimenti temporali, avulso da un necessario e chiaro contesto, privo di indicazioni su eventuali profili di minaccia”; b) l’insussistenza di un pericolo di vita e la “non credibilità dell’intera narrazione” escludevano la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè non risultava, in base a COI del 2018 (tra le altre: FH, EASO, HR, UNHCR), che nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) vi fosse una situazione di violenza generalizzata; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendovi prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost., in caso di rimpatrio del richiedente.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con l’unico motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “per la mancata concessione della protezione sussidiaria sotto il profilo oggettivo”, non avendo la Corte territoriale considerato la situazione di violenza e instabilità della Nigeria in base alle COI più attendibili, peraltro valutate in modo approssimativo, nè considerato la condizione carceraria ai fini del riconoscimento dello dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria per il suo orientamento sessuale.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, ai fini dell’esame della domanda dell’ I. di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha esaminato in base a COI attendibili e aggiornate (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 15 e 16 della sentenza impugnata) la situazione della zona di provenienza del richiedente (Edo State in Nigeria), escludendo che ivi sussistesse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in danno della popolazione civile.

Le censure di parte ricorrente aggrediscono l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, peraltro evocando COI meno aggiornate ovvero adducendo una superficiale valutazione di quelle utilizzate dalla Corte territoriale, quale censura generica e, comunque, inammissibile alla luce del vizio attualmente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, le doglianze, affatto generiche, sulla carenza di valutazione, da parte del giudice di appello, dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (situazione carceraria in Nigeria nei confronti delle persone omossessuali) in ragione dell’orientamento sessuale di esso richiedente, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si incentra anzitutto sulla ritenuta assoluta inattendibilità del narrato dello stesso I.: statuizione, questa, non attinta da alcuna censura.

4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472