LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30362-2020 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TACCHI VENTURI PAOLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 313/2020 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA, depositato il 24/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Venezia, con decreto n. 313/2020 depositato 24/1/2020, ha convalidato il provvedimento del Questore di Venezia, in data 21/1/2020, notificato in pari data, con il quale sono state disposte, a carico di M.A., cittadino del Pakistan, misure alternative al trattenimento in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (obbligo di presentazione in Questura), per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera, stante l’emissione, in pari data, di decreto prefettizio di espulsione, regolarmente notificato all’interessato.
In particolare, il Giudice di Pace ha rilevato che il decreto di espulsione era stato emesso in quanto lo straniero si era senza giustificato motivo trattenuto sul territorio nazionale, pur essendo stato destinatario di pregresso provvedimento prefettizio di espulsione, emesso il 18/2/2019, notificato in pari data, con ordine di allontanamento emesso dal Questore convalidato dal Giudice di Pace con ordinanza n. 144/2019 -, e che le misure alternative erano giustificate in quanto, mentre non sussistevano i presupposti per la concessione di un termine per la partenza volontaria, essendovi rischio di fuga, avendo dichiarato lo straniero di non voler tornare nel Paese d’origine e non avendo lo stesso un’attività regolare in Italia, neppure era stato possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera, per indisponibilità di un vettore idoneo all’esecuzione del rimpatrio.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata solo il “12/11/2020”, M.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 25/11/2020, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, T.U.I., non avendo il Giudice di Pace “valutato” che il Tribunale di Venezia aveva accolto, “con decreto n. cronol. 5670/2020 del 4/6/2020”, la domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero, in data 28/5/2018 (reiterata a seguito di un primo diniego adottato dalla competente Commissione territoriale nel 2017 e coltivata pure con impugnazione dinanzi al Tribunale di Venezia della declaratoria di inammissibilità in data 13/11/2018), riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione sussidiaria, con conseguente illegittimità del secondo decreto di espulsione e del decreto conseguente di convalida della misura alternativa al trattenimento in CPR adottata a suo carico; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, sempre in relazione alla illegittimità della convalida qui impugnata, essendo illegittima l’espulsione disposta, non essendosi considerato il provvedimento del Tribunale di Venezia di concessione della protezione sussidiaria.
2. Il ricorso è inammissibile, per difetto di autosufficienza e specificità.
Invero, a fronte di un provvedimento del Giudice di Pace, emesso il 24/1/2020, di convalida della misura dell’obbligo di presentazione in Questura, adottato, in data 21/1/2020, e notificato in pari data, stante l’emissione, in pari data, di decreto prefettizio di espulsione, regolarmente notificato all’interessato, il ricorrente si limita a dedurre che il Giudice di Pace non avrebbe “valutato” l’accoglimento da parte del Tribunale di Venezia, “con decreto n. cronol. 5670/2020 del 4/6/2020”, della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero, in data 28/5/2018.
Essendo intervenuto il provvedimento giurisdizionale di riconoscimento della protezione sussidiaria successivamente all’adozione del decreto di convalida da parte del Giudice di Pace, ex art. 14 T.U.I., all’evidenza, esso non poteva essere esaminato in sede di opposizione al provvedimento del Questore di sottoposizione alle misure alternative al trattenimento, atto meramente esecutivo della misura dell’espulsione. Neppure può rilevare il fatto che la notifica personale del provvedimento, per quanto dedotto dal ricorrente (che nulla dice in ordine ad eventuale comunicazione del provvedimento al difensore), sia stata effettuata a mani del richiedente, nel novembre 2020, successivamente alla decisione da parte del Tribunale sulla domanda di protezione internazionale.
Risulta estranea al presente giudizio ogni questione sulla perdita di efficacia o illegittimità del distinto decreto di espulsione, per effetto di accoglimento di una domanda di protezione internazionale presentata prima della notifica del decreto di espulsione, sulla base del diritto, da parte di chi abbia presentato richiesta di protezione internazionale, a rimanere nel territorio dello Stato nel periodo in cui il relativo ricorso è trattato avanti alla commissione territoriale ovvero sino alla scadenza del termine di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego (cfr. Cass. 22 maggio 2019, n. 13891, secondo cui è vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce; cfr. in generale Cass. 5437/2020).
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021