LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28054/2019 proposto da:
U.H., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2569/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, U.H., cittadino *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 19 giugno 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine sia per difficoltà di ordine economico, sia per timore di essere ucciso da “amici” per aver rifiutato di unirsi al loro culto) non era credibile e veritiero per la parte relativa al timore di uccisione; b) la non credibilità del narrato comportava che non potevano ravvisarsi come sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè non risultava, in base a COI 2014/2017 (tra le altre: UNHCR), che nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) vi fosse una situazione di violenza generalizzata; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendovi prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost., in caso di rimpatrio del richiedente.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con l’unico motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “per la mancata concessione della protezione sussidiaria sotto il profilo oggettivo”, avendo la Corte territoriale adottato una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla situazione di violenza e instabilità della Nigeria documentata dalle COI più attendibili.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale, ai fini dell’esame della domanda dell’ U. di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha esaminato in base a COI attendibili e aggiornate (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 15 e 16 della sentenza impugnata) la situazione della zona di provenienza del richiedente (Edo State in Nigeria), escludendo che ivi sussistesse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in danno della popolazione civile.
Le censure di parte ricorrente aggrediscono l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, peraltro evocando gli stessi contenuti delle COI utilizzate dalla Corte territoriale, veicolando una censura volta ad una rivalutazione delle risultanze probatorie comunque inammissibile alla luce del vizio attualmente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021