Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32093 del 05/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3471-2021 proposto da:

K.I., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato VILLANOVA ENRICO;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 327/2019 del GIUDICE DI PACE di TREVISO, depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

RILEVATO

– che K.I., cittadino del Kosovo, ha proposto, affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Treviso, con provvedimento del 13.12.2019, ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto della provincia di Treviso emesso in data 24.09.2019;

– che l’intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. che è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 27 e 33, art. 33 Convenzione di Ginevra, art. 10 comma 3 Cost., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché la violazione del principio di non refoulement;

– che il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto della situazione del paese d’origine del ricorrente (indicato, verosimilmente per errore materiale, nel Pakistan), pervenendo a conclusioni errate, tenuto conto della situazione personale del ricorrente (costretto a fuggire per la persecuzione ai suoi danni da parte di gruppi malavitosi del Kosovo) e della situazione generale del paese di provenienza caratterizzato da condizioni di vita inumane e da un conflitto generalizzato in atto;

2. che il ricorso è inammissibile;

– che, in particolare, il giudice di pace ha coerentemente ritenuto insussistente la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, richiamando le valutazioni con cui la Commissione territoriale per ben due volte ha respinto la domanda di protezione internazionale (con provvedimenti confermati in sede giurisdizionale), non avendo ritenuto credibile, come ha dato atto lo stesso ricorrente nel ricorso, la vicenda dallo stesso narrato, ed avendo ritenuto insussistente il rischio di persecuzione politica;

– che le censure svolte dal ricorrente, oltre a configurarsi come di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, sono, altresì, generiche, essendosi limitate a richiamare una – neppure individuata – asserita “copiosa giurisprudenza” dei Tribunali italiani che confermerebbe le condizioni di vita inumane in Kosovo e l’esistenza di un conflitto in atto;

5. che non va provveduto sulle spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472