Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32097 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36587-2019 proposLo da:

D.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OLIVIERI GIUSEPPE;

– ricorrente –

PROVINCIA DI TERAMO, in,::Tsona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi,:tiata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N. 68, presso lo studio della` vocato EDOARDO ALBANESE GINAMMI, rappresentata e difesa dall’avVt.cato ENZO FORMISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/2019 (RG n. 991/2016) del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

D.A. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di L’Aquila, la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo per ottenerne, singolarmente o in solido, la condanna al risarcimento dei danni riportati a seguito della collisione della propria autovettura con un animale selvatico (cinghiale) avvenuta sulla strada provinciale n. 23 nel territorio di Cellino Attanasio (TE).

Si costituirono le convenute eccependo ciascuna il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la domanda.

Il Giudice di pace adito dichiarò la carenza di legittimazione passiva della Provincia, dichiarò la responsabilità della Regione in relazione al sinistro in questione e la condannò al pagamento, in favore dell’attore, di Euro 2.000,00 oltre interessi, nonché alle spese di lite che compensò, invece tra il D. e la Provincia.

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 17/09/2019, accolse il gravame proposto dalla Regione Abruzzo e rigettò l’appello incidentale avanzato dal D. nei confronti dell’appellante principale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta nei confronti della Regione e regolò le spese del doppio grado di giudizio tra dette parti; rigettò l’appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente dalla Regione e dal D. nei confronti della Provincia e condannò in solido la Regione il D. alle spese di quel grado in favore della Provincia.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.A., basato su tre motivi e illustrato da memoria.

La Provincia di Teramo ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria.

La Regione Abruzzo non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l’istanza, formulata dalla difesa del ricorrente in memoria, volta ad essere sentittkin pubblica udienza, in quanto è stata fissata per la trattazione del ricorso l’udienza camerale alla quale non è prevista la partecipazione (v. art. 380-bis c.p.c., nella versione attualmente vigente) e non ricorrono i presupposti per rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

2. E’ pure preliminare la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso/già rilevata nella proposta del relatore.

3. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando però, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC).

Va pure rilevato che non risulta che la produzione di tale documentazione sia stata effettuata dalla parte controricorrente (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte di quest’ultima (Cass. 12/02/2020, n. 3466), né, infine, il ricorso risulta notificato entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ard., 22/09/2015, n. 18645).

Nella specie, in particolare, il ricorrente ha dichiarato in ricorso, trasmesso all’Ufficiale giudiziario per la notifica in data 22.11.2019 (v. timbro UNEP), che la sentenza impugnata, pubblicata il 17.9.2019, è stata notificata il 27.9.2019, ma non ha provveduto al deposito della copia autentica della stessa con la relazione della notificazione nel termine di 20 gg. dall’ultima notificazione, come prescritto, a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c. né a tanto – come già evidenziato ha provveduto la controparte. Solo con la memoria, datata 19 maggio 2021, il ricorrente ha provveduto a tale deposito, ma siffatto adempimento è tardivo e non vale a sanare il vizio in parola, rilevabile d’ufficio ormai verificatasi, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza né, come pure già detto, è sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente (v. da ultimo Cass., ord., 17/03/2021, n. 7502; e Cass., ord., 25/05/2021, n. 14360), rimarcandosi, peraltro, che nel caso all’esame una parte non ha svolto attività difensiva.

Per mera completezza si rappresenta che i principi sopra richiamati sono stati ribaditi da ultimo con l’ordinanza n. 15832/2021 emessa da questa stessa Sesta Sezione Civile, nella composizione di cui al paragrafo 46.2. delle vigenti tabelle di organizzazione di questa Corte, che ha escluso pure che la parte possa revocare o correggere con la memoria la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata.

4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va dichiarato improcedibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confront: dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da pàrte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di ccintributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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