Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3210 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28518/2019 proposto da:

O.D., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Pia Rizzo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 552/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, O.D., cittadino *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 19 febbraio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè non risultava, in base al rapporto annuale 2016 di “Refworld” che l’occupazione dei fondamentalismi di ***** era limitata al nord est della Nigeria, mentre il richiedente proveniva dall’Edo Stato, posto a sud, nell’area del delta del Niger, dove non si riscontrava l’esistenza di un conflitto armato tale da integrare una situazione di violenza generalizzata; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il richiedente allegato elementi idonei a definire una sua esposizione a specifico rischio, nè essendovi prova della compromissione del nucleo fondamentale die diritti di cui all’art. 2 Cost., in caso di rimpatrio; c) andava revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia per la ritenuta non credibilità della narrazione, sia per la genericità delle censure alla sentenza impugnata.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nella parte in cui la Corte territoriale ha basato la propria decisione su COI non aggiornate per quanto concerne l’esclusione di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza alcun controllo della Nigeria.

1.1. – Il motivo è fondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non rilevano le vicissitudini personali del richiedente asilo, in quanto il rischio di danno grave, cui si riferisce la norma, è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. n. 14350/2020), per tale dovendosi intendere – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – la situazione in cui gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306/2019).

Ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; perchè tale onere possa dirsi adempiuto, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312/2019; Cass. 20689/2020).

Nella specie, la Corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi limitata ad escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di indicazioni meramente generiche, risalenti all’anno 2016.

2. – La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento dell’esame del secondo e terzo motivo, rispettivamente volti a censurare il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e la revoca dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

3. – Va, dunque accolto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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