Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32106 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13639-2018 proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dall’avv. GIACOMO CURZI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA della PROVINCIA di PESARO URBINO, – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 747/2017 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 S.D. proponeva opposizione avverso una ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura della Provincia di Pesaro Urbino per il pagamento della sanzione di Euro 7.952, dovuta a fronte dell’emissione di alcuni assegni privi di provvista. L’opponente eccepiva, in particolare, di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti prefettizi indicati nell’ordinanza-ingiunzione impugnata, distinti dai numeri di protocollo nn. *****, tutti datati 23.6.2004, con i quali la Prefettura territorialmente competente aveva notificato al S., ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 386 del 1990, art. 8-bis, comma 3, gli estremi della violazione, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 14.

Il ricorso veniva respinto in prime cure, sul presupposto che il ricorrente avesse ricevuto la notificazione di detti atti ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

L’appello interposto dal S. avverso la decisione di prime cure veniva a sua volta rigettato dal Tribunale di Pesaro, con la sentenza oggi impugnata.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza S.D., affidandosi ad un unico motivo.

La Prefettura della Provincia di Pesaro, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c. perché agli atti del giudizio di merito non risulterebbero depositate le ricevute postali di invio e recapito della raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito in giacenza, presso la casa comunale, degli atti oggetto di notificazione.

La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953).

Poiché nel caso di specie il S. non era stato reperito presso il suo domicilio per momentanea assenza, nei suoi confronti avrebbe dovuto essere attivato il procedimento notificatorio previsto dall’art. 140 c.p.c., che prevede il deposito della copia dell’atto da notificare presso la casa comunale, l’affissione sulla porta, o l’immissione in cassetta postale, di un avviso dell’avvenuto deposito dell’atto in giacenza, nonché l’invio al destinatario della notificazione di un avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Era onere dell’amministrazione fornire la prova dell’avvenuto rispetto della descritta procedura, mediante il deposito, agli atti del giudizio di merito, non soltanto dell’avviso di giacenza affisso alla porta o immesso nella cassetta postale del destinatario della notificazione, ma anche delle ricevute di invio e ricezione della raccomandata informativa prevista dall’ultima parte dell’art. 140 c.p.c.

All’accoglimento dell’unico motivo di ricorso consegue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Pesaro, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Pesaro, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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