LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18868/2020 proposto da:
H.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Alessandrini, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rapp. e difeso ex lege dall’Avv. Gen. Stato;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 27/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
LA CORTE:
RILEVA 1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di L’Aquila del 27 maggio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente H.S. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
3. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2004/83/CE, poi dir. 2011/95/UE, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, nonché della dir. 2005/85/CE, poi dir. 2013/32/UE, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, e dell’art. 8 dir. 2004/83/CE. Lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia omesso la doverosa analisi degli aspetti relativi all’appartenenza di esso istante al partito politico ***** (altrove denominato *****), antagonista del *****, nella zona di provenienza dello stesso (il *****).
Il secondo mezzo denuncia l’omessa motivazione circa uno dei motivi di impugnazione, ovvero dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di esame e di discussione tra le parti, con riferimento alla richiesta del riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria da parte di soggetto transitato in Libia. Il ricorrente invoca iol D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, osservando come le condizioni dei paesi di transito dei migranti assumano rilievo ove detti paesi disconoscono diritti fondamentali, come avviene, nel caso di specie, per l’appunto in Libia.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 dir. 2011/95/UE, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, della dir. 2013/32/UE e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32,D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e dell’art. 2 Cost. e dell’art. 3CEDU. E’ dedotto che il giudice del merito abbia mancato di considerare, quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il dato dell’integrazione sociale del richiedente, da raffrontare al concreto rischio di compromissione dei diritti umani cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rientro in patria.
4. – Con riferimento al ricorso, si pone il problema della validità della procura alla lite, su cui si è recentemente pronunciata Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177. Con riguardo alla previsione contenuta nel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, esprimendo, sul punto della compatibilità della norma rispetto alla carta fondamentale, un convincimento opposto a quello delle Sezioni Unite. In tale contesto, segnato da innegabile incertezza, reputa il Collegio essere opportuno il differimento della trattazione del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021