LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28780-2020 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli 112, presso lo studio dell’avvocato Xavier Santiapichi, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Busnelli, Andrea Mario Secondo Amadio;
– ricorrenti –
contro
B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana 251, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Grillo, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Aldo Tino;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1976/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
1. G.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano di accoglimento dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda del ricorrente di risarcimento per il minor valore di un immobile da lui acquistato dalla G..
2. B.M. si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 1489 c.c., nonostante il compratore fosse a conoscenza dell’irregolarità urbanistica dell’immobile.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
La sentenza è conforme al seguente principio di diritto in materia di compravendita immobiliare: “In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l’art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell’acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell’immobile. In mancanza di tali condizioni, non è possibile riconoscere all’acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo” (Sez. 2, Sent. n. 4786 del 2007).
La ricorrente afferma che il B. fosse a conoscenza dell’irregolarità dell’immobile ma la Corte d’Appello ha affermato il contrario e la G. non indica alcun fatto decisivo oggetto di discussione che la Corte d’Appello ha omesso di valutare.
3. Il Collegio ritiene necessario disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, stante la mancanza dei presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione.
Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021