LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1260-2020 proposto da:
B.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 581/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso di B.C. di opposizione ad avviso di pagamento, per contributi dovuti alla gestione separata INPS, negli anni 2005 e 2008, solo relativamente alla misura delle sanzioni;
per il resto, la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha escluso la prescrizione del credito contributivo; a tale proposito, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione dovesse fissarsi al momento della dichiarazione dei redditi; nella specie, la dichiarazione era stata presentata il 27.10.2006 mentre l’atto interruttivo (id est: l’avviso bonario) era stato comunicato il 23.6.2011;
la cassazione della sentenza è domandata da B.C., con un motivo, cui non ha opposto difese l’INPS;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con la L. n. 335 del 1995, art. 3;
denuncia l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell’affermare che il dies a quo della prescrizione estintiva decorra dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla data dalla quale i contributi dovevano essere versati (rispettivamente il 20 giugno 2006, quelli del 2005; il 16 giugno 2007, quelli del 2006, e il 16 giugno 2009, quelli del 2008); per la parte ricorrente, gli avvisi bonari – intervenuti rispettivamente il 23.6.2011, il 18.6 2012 e il 27.6.2014 – non avevano avuto alcuna efficacia interruttiva;
il motivo è da accogliere nei termini che seguono;
le censure relative ai contributi dovuti per l’anno 2005 sono fondate;
in base all’orientamento consolidato di questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria;
va dunque ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;
a tale principio non si e’, invece, conformata la sentenza impugnata che e’, pertanto, incorsa nel denunciato errore di diritto;
relativamente ai contributi del 2006 e del 2008, le censure difettano, invece, di specificità;
la decisione della Corte di appello fa esclusivo riferimento ai contributi relativi agli anni 2005 e 2008 e riferisce l’avviso bonario del 23.6.2011 ad entrambe le annualità (v. pag. 3, terzo rigo, della sentenza impugnata), sicché, in relazione all’anno 2008, l’atto assume ampiamente valore interruttivo;
i rilievi sviluppati nel motivo (che riferiscono di più avvisi di pagamento, ciascuno per ogni annualità, compresa quella del 2006) non soddisfano gli oneri di deduzione e specificazione imposti dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4 e sono perciò inammissibili;
se è vero, infatti, che, nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria, cosicché la prescrizione, avente efficacia estintiva, opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (v. Cass. n. 9865 del 2019; n. 21830 del 2014; n. 27163 del 2008; n. 23116 del 2004; n. 330 del 2002), nondimeno il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al Giudice (che si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti) richiede pur sempre che detti fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018);
nella specie, le evidenziate omissioni impediscono alla Corte di valutare se i fatti rilevanti, anche per il rilievo officioso della prescrizione, siano stati effettivamente introdotti nel processo e, in tesi, non valutati nei gradi di merito;
in definitiva, il ricorso va accolto solo per quanto di ragione; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, perché, alla luce dei principi innanzi enunciati, provveda alla delibazione della questione della prescrizione in relazione ai contributi relativi all’anno 2005;
il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnava e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021