LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12965-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
I.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUVERETO, 240, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA SORRENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO SANTA CROCE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 565/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di I.L. e dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo;
la Corte territoriale ha considerato la produzione, negli anni oggetto di causa (id est: nel 2009 e nel 2010), di un reddito di importo inferiore ai 5.000,00 (rispettivamente di Euro 490,00 e di Euro 491,00) per il quale vigeva l’esenzione dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata. Ha comunque osservato come gli indicati dati contabili fossero “scarsamente indicativi anche della mera occasionalità della prestazione professionale, la cui entità si appalesa(va) inidonea alla ricezione della clientela ed alla predisposizione di mezzi e strumenti utili e necessari per l’espletamento dell’attività professionale”;
avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria; la professionista ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso l’INPS -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l’obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell’ammontare del reddito conseguito dal professionista nell’anno di riferimento, inferiore al limite indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (id est: Euro 5.000,00);
l’Istituto ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l’obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base al disposto della L. n. 335 del 1995 cit., art. 2, comma 26, come interpretato autenticamente dal D.L. n. 98 del 2011 cit., art. 18, comma 12, non venendo in considerazione il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale;
ha sostenuto che, nel caso di specie, in base al dato pacifico secondo cui l’attuale controricorrente svolgeva la professione di avvocato e in mancanza di contestazione sul requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto affermare il diritto dell’Istituto alla contribuzione pretesa;
il ricorso non può trovare accoglimento;
questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);
dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo;
nel caso di specie, sebbene la sentenza impugnata abbia ritenuto che il raggiungimento di una soglia di reddito rappresenti condizione per l’iscrizione alla gestione separata ha, poi, con autonoma ratio decidendi, comunque proceduto al richiesto accertamento di merito, valorizzando, quale indice negativo finanche della “mera occasionalità” della prestazione professionale, i redditi prodotti dall’avvocato negli anni in contestazione e giudicato gli stessi “inidone(i) alla ricezione della clientela ed alla predisposizione di mezzi e strumenti utili e necessari per l’espletamento dell’attività professionale”;
in tal modo, la pronuncia si sottrae al denunciato errore di diritto;
il motivo di ricorso dell’INPS nella parte in cui fa leva sul dato pacifico dell’esercizio della professione di avvocato della controparte e sulla mancata contestazione del requisito di abitualità, risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritto il contenuto degli atti processuali da cui dovrebbe desumersi l’operare del meccanismo di non contestazione;
non solo, ma lo stesso principio di non contestazione appare invocato in modo improprio, cioè come mancata contestazione della insussistenza del requisito di abitualità. L’onere di contestazione concerne, infatti, le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108/07; Sez. 6 n. 6606 del 2016). In relazione al caso di specie, il requisito di abitualità, elemento costitutivo della pretesa avanzata dall’INPS, non ha una dimensione meramente fattuale ma implica un’attività di valutazione e, come tale, si sottrae all’operare del principio di non contestazione;
sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va nel complesso respinto;
le spese seguono la soccombenza (v. in merito alle spese, in analoga fattispecie, Cass. n. 7231 del 2021) e si liquidano come da dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021